(Regolamento attuazione dell'art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118-art. 7)
                               Art. 7. 
                               Accessi 
 
 
  Al fine di agevolare l'accesso all'interno della struttura edilizia
e necessario prevedere varchi e porte esterne allo stesso livello dei
percorsi pedonali o con essi raccordati mediante rampe. 
  Gli accessi devono avere una luce netta minima di 1,50 m. 
  Le zone antistanti e retrostanti l'accesso devono essere in piano e
allo stesso livello, ed estendersi rispettivamente per ciascuna zona,
per una profondita' di 1,50 m. 
  Qualora sia indispensabile  prevedere  una  soglia,  il  dislivello
massimo non deve superare i 2,5 cm. 
  La zona antistante gli accessi deve essere  protetta  dagli  agenti
atmosferici per una profondita' minima di 2,00 m. 
  Negli accessi provvisti di soglia, questa deve essere arrotondata e
realizzata con materiale atto ad  assicurare  l'immediata  percezione
visiva e acustica. 
  Nel caso di porte esterne, gli infissi devono consentire la  libera
visuale fra interno ed esterno.