Art. 7.
          Liberta' di insegnamento e di ricerca scientifica

  Ai  professori universitari e' garantita liberta' di insegnamento e
di ricerca scientifica.
  Il consiglio di facolta', in caso di pluralita' di corsi di laurea,
coordina  annualmente,  con il concorso dei dipartimenti interessati,
in quanto istituiti, le attivita' didattiche programmate dai consigli
di  corso  di laurea, secondo quanto previsto dal successivo art. 94,
quelle  delle  scuole  dirette  a  fini  speciali,  delle  scuole  di
specializzazione   e   di   perfezionamento,   l'attivita'  di  corsi
integrativi di quelli ufficiali, da affidare a professori a contratto
e  gli  studi  per  il  conseguimento  del  dottorato  di ricerca ove
istituito.  Il  consiglio  di facolta' definisce, con il consenso dei
singoli  professori  interessati,  le modalita' di assolvimento delle
predette  attivita', tenuto conto delle possibilita' di utilizzazione
didattica dei professori stessi ai sensi del successivo art. 9.
  Nel  caso  di pluralita' di corsi relativi al medesimo insegnamento
sono  consentite  forme didattiche di coordinamento e di interscambio
d'intesa tra i rispettivi professori.
  E' consentita l'organizzazione della didattica in cicli coordinati,
anche di durata inferiore all'anno.