Art. 7. 
                          Tutela sanitaria 
 
  L'attivita' sportiva professionistica  e'  svolta  sotto  controlli
medici, secondo norme stabilite dalle federazioni sportive  nazionali
ed approvate, con decreto del  Ministro  della  sanita',  sentito  il
Consiglio sanitario nazionale, entro tre mesi dalla data  di  entrata
in vigore della presente legge. 
  Le norme di cui al precedente comma devono prevedere, tra  l'altro,
l'istituzione  di  una  scheda  sanitaria   per   ciascuno   sportivo
professionista, il cui aggiornamento deve avvenire  con  periodicita'
almeno semestrale. 
  In sede di aggiornamento della scheda devono  essere  ripetuti  gli
accertamenti clinici e diagnostici che sono fissati con  decreto  del
Ministro della sanita'. 
  La scheda sanitaria e' istituita, aggiornata  e  custodita  a  cura
della societa' sportiva e, per gli atleti di  cui  al  secondo  comma
dell'articolo 3, dagli atleti  stessi,  i  quali  devono  depositarne
duplicato presso la federazione sportiva nazionale. 
  Gli oneri  relativi  alla  istituzione  e  all'aggiornamento  della
scheda per gli atleti professionisti gravano sulle societa' sportive. 
Per gli atleti di cui al secondo comma dell'articolo 3,  detti  oneri
sono a carico degli atleti stessi. 
  Le competenti federazioni possono  stipulare  apposite  convenzioni
con le regioni al fine di garantire l'espletamento delle  indagini  e
degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda. 
  L'istituzione   e·   l'aggiornamento   della    scheda    sanitaria
costituiscono condizione per l'autorizzazione da parte delle  singole
federazioni   allo   svolgimento   dell'attivita'   degli    sportivi
professionisti. 
  Per gli adempimenti di cui al presente articolo le regioni potranno
eventualmente istituire appositi centri di medicina sportiva.