ART. 7.
(Accesso ai ruoli del personale docente, assistente, delle assistenti
educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti
accompagnatori delle Accademie di belle arti, di arte drammatica e di
                 danza e dei Conservatori di musica)

  L'accesso   ai  ruoli  del  personale  docente,  assistente,  delle
assistenti  educatrici  di  cui all'articolo 56 della presente legge,
degli  accompagnatori  al  pianoforte  e  dei pianisti accompagnatori
delle  Accademie  di  belle arti, di arte drammatica e di danza e dei
Conservatori di musica avviene mediante concorsi per esami, integrati
dalla  valutazione  del titolo di studio, ove richiesto, e dei titoli
artistico-professionali.
  Coloro  i  quali superano il concorso e sono utilmente collocati in
graduatoria rispetto ai posti messi a concorso sono nominati in ruolo
e  sono  ammessi  ad  un  anno  di  formazione  didattico-musicale  o
didattico-artistica,  le cui modalita' sono stabilite con decreto del
Ministro  della  pubblica  istruzione, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione.
  L'anno di formazione e' valido come periodo di prova.
  L'accesso ai ruoli del personale direttivo dei conservatori di
musica  e  delle  accademie  nazionali di arte drammatica e di danza,
avviene mediante concorsi per titoli ed esami.
  Coloro  i  quali superano il concorso e sono utilmente collocati in
graduatoria rispetto ai posti messi a concorso sono nominati in ruolo
e sono ammessi ad un anno di prova.
  I concorsi sono indetti con frequenza biennale.
  Le  cattedre  o posti da mettere a concorso ai sensi dei precedenti
primo  e  quarto  comma sono determinati in relazione al numero delle
cattedre   o  posti  che  si  prevede  siano  vacanti  o  disponibili
all'inizio  dell'anno  scolastico  a  decorrere  dal  quale  sono  da
effettuarsi le nomine.
  I  concorsi  sono  indetti  a  livello nazionale dal Ministro della
pubblica  istruzione  e possono essere svolti in forma decentrata, di
norma  a  livello  interregionale,  a seconda del numero dei posti da
mettere a concorso.
  Agli adempimenti relativi ai concorsi decentrati il Ministero della
pubblica  istruzione  provvede  valendosi  della collaborazione di un
sovrintendente  scolastico  delle  regioni  interessate,  estratto  a
sorte.
  I  concorsi sono indetti almeno 12 mesi prima dell'inizio dell'anno
scolastico da cui decorreranno le nomine dei vincitori.
  Con   propria  ordinanza  il  Ministro  della  pubblica  istruzione
impartisce   le   disposizioni   generali  per  l'organizzazione  dei
concorsi.
  Espletate  le  operazioni  di  assegnazione  definitiva  di sede al
personale immesso in ruolo agli effetti della presente legge, entro i
90  giorni  successivi  e'  indetto  il  primo  concorso  secondo  le
modalita'  di  cui  ai  precedenti  commi.  Per i posti del personale
direttivo  e  per  le cattedre e i posti relativi ad insegnamenti dei
ruoli  di  cui  al  presente  articolo,  per  i  quali  non  si debba
provvedere  all'immissione  in ruolo o all'assegnazione definitiva di
sede,  il  concorso  viene  indetto  entro  90  giorni  dalla data di
pubblicazione della presente legge.
  Le  norme  in  vigore  relative  all'accesso ai ruoli del personale
contemplato dal presente articolo sono abrogate.