ART. 7. (Accesso ai ruoli del personale docente, assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori delle Accademie di belle arti, di arte drammatica e di danza e dei Conservatori di musica) L'accesso ai ruoli del personale docente, assistente, delle assistenti educatrici di cui all'articolo 56 della presente legge, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori delle Accademie di belle arti, di arte drammatica e di danza e dei Conservatori di musica avviene mediante concorsi per esami, integrati dalla valutazione del titolo di studio, ove richiesto, e dei titoli artistico-professionali. Coloro i quali superano il concorso e sono utilmente collocati in graduatoria rispetto ai posti messi a concorso sono nominati in ruolo e sono ammessi ad un anno di formazione didattico-musicale o didattico-artistica, le cui modalita' sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. L'anno di formazione e' valido come periodo di prova. L'accesso ai ruoli del personale direttivo dei conservatori di musica e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, avviene mediante concorsi per titoli ed esami. Coloro i quali superano il concorso e sono utilmente collocati in graduatoria rispetto ai posti messi a concorso sono nominati in ruolo e sono ammessi ad un anno di prova. I concorsi sono indetti con frequenza biennale. Le cattedre o posti da mettere a concorso ai sensi dei precedenti primo e quarto comma sono determinati in relazione al numero delle cattedre o posti che si prevede siano vacanti o disponibili all'inizio dell'anno scolastico a decorrere dal quale sono da effettuarsi le nomine. I concorsi sono indetti a livello nazionale dal Ministro della pubblica istruzione e possono essere svolti in forma decentrata, di norma a livello interregionale, a seconda del numero dei posti da mettere a concorso. Agli adempimenti relativi ai concorsi decentrati il Ministero della pubblica istruzione provvede valendosi della collaborazione di un sovrintendente scolastico delle regioni interessate, estratto a sorte. I concorsi sono indetti almeno 12 mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico da cui decorreranno le nomine dei vincitori. Con propria ordinanza il Ministro della pubblica istruzione impartisce le disposizioni generali per l'organizzazione dei concorsi. Espletate le operazioni di assegnazione definitiva di sede al personale immesso in ruolo agli effetti della presente legge, entro i 90 giorni successivi e' indetto il primo concorso secondo le modalita' di cui ai precedenti commi. Per i posti del personale direttivo e per le cattedre e i posti relativi ad insegnamenti dei ruoli di cui al presente articolo, per i quali non si debba provvedere all'immissione in ruolo o all'assegnazione definitiva di sede, il concorso viene indetto entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. Le norme in vigore relative all'accesso ai ruoli del personale contemplato dal presente articolo sono abrogate.