(Protocollo-art. VII)
                            ARTICOLO VII. 
                             (Denuncia) 
 
  1. - Il presente Protocollo puo'  essere  denunciato  da  qualsiasi
Parte contraente del  presente  Protocollo  in  qualsiasi  data  dopo
trascorsi 5 anni dalla data in cui il Protocollo e' entrato in vigore
per quella Parte. 
  2. - La denuncia deve avvenire mediante deposito di  uno  strumento
di denuncia presso la Segreteria generale dell'Organizzazione. 
  3. - Una denuncia avra' effetto 12 mesi dopo il  ricevimento  della
notifica da parte della  Segreteria  generale  dell'Organizzazione  o
dopo il termine di qualsiasi altro periodo piu'  lungo  eventualmente
indicato nella notifica.