(Protocollo-art. VII)
                            ARTICOLO VII. 
                           (Depositario). 
 
  1. - Il presente Protocollo sara' depositato presso  la  Segreteria
generale dell'Organizzazione (da qui  in  avanti  indicata  come  "il
Depositario"). 
  2. - Il Depositario deve: 
    (a) informare tutti gli  Stati  che  hanno  firmato  il  presente
Protocollo o che vi hanno aderito su: 
      (i) ogni nuova firma o  nuovo  deposito  di  uno  strumento  di
ratifica, accettazione,  approvazione  o  adesione,  insieme  con  la
relativa data; 
      (ii) data di entrata in vigore del presente Protocollo; 
      (iii) deposito di  ogni  strumento  di  denuncia  del  presente
Protocollo insieme con la data in cui esso e'  stato  ricevuto  e  la
data alla quale la denuncia ha effetto; 
    (b)  trasmettere  copie  autentiche  legalizzate   del   presente
Protocollo a tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo
od hanno ad esso aderito. 
  3. - Appena il presente Protocollo entrera' in  vigore,  una  copia
autentica legalizzata di esso  sara'  trasmessa  dal  Depositario  al
Segretariato delle Nazioni Unite per  registrazione  e  pubblicazione
secondo l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.