ART. 7. 
 
  L'adozione e' consentita a favore dei minori dichiarati in stato di
adottabilita' ai sensi degli articoli seguenti. 
  Il minore, il quale ha compiuto  gli  anni  quattordici,  non  puo'
essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso,  che
deve  essere  manifestato  anche  quando  il  minore  compia   l'eta'
sopraindicata nel corso  del  procedimento.  Il  consenso  dato  puo'
comunque   essere   revocato   sino   alla    pronuncia    definitiva
dell'adozione. 
  Se  l'adottando  ha  compiuto   gli   anni   dodici   deve   essere
personalmente sentito; se ha una eta' inferiore puo',  se  opportuno,
essere sentito, salvo che l'audizione non comporti pregiudizio per il
minore.