(Convenzione-art. 7)
                             ARTICOLO 7. 
 
  Lo Stato parte, ove il presunto autore del reato viene sottoposto a
giudizio,   dovra'   comunicare,   in   conformita'   alla    propria
legislazione, il risultato finale  del  procedimento  giudiziario  al
Segretario  generale  dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite  che
provvedera'  ad  informarne  gli  altri  Stati   interessati   e   le
organizzazioni internazionali intergovernative interessate.