(TESTO UNICO-art. 7)
                               Art. 7. 
(Disposizioni sulla legge generale, premesse al codice  civile,  art.
            10; legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 12) 
 
           Entrata in vigore degli atti normativi statali 
 
  1. Le leggi, i decreti e gli altri atti di cui all'art.  15,  comma
1, lettera d), entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo a
quello  della  loro  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, salvo che sia altrimenti disposto.