Art. 7. Supplenze del personale amministrativo tecnico ed ausiliario 1. A decorrere dall'anno scolastico 1989-90, nel caso di assenza del coordinatore amministrativo delle scuole d'ogni ordine e grado, si da' luogo alla nomina del supplente temporaneo soltanto quando l'assenza sia di durata superiore a venti giorni e non vi sia nella scuola la possibilita' di affidare le relative funzioni ad un collaboratore amministrativo o la reggenza, conferita da parte del provveditore, dei servizi di segreteria ad un coordinatore amministrativo di altra scuola viciniore. 2. Nel caso di assenze del restante personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado, si da' luogo alla nomina del supplente temporaneo soltanto quando trattasi di sostituzione per assenze di durata superiore a trenta giorni e vi sia riduzione delle corrispondenti unita' di personale in servizio oltre il 50 per cento. Si dovra' provvedere, in ogni caso, alla sostituzione del personale ausiliario e tecnico anche per assenze sino a trenta giorni, quando vi sia una sola unita' di detto personale in servizio. 3. A decorrere dall'anno scolastico 1989-90 e' autorizzata la spesa annua di lire 30 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, da destinare all'erogazione di compensi a favore del personale non docente indicato nel comma 2, chiamato a maggiori impegni di servizio per assenza di altro personale di pari qualifica funzionale, subordinatamente all'accertamento delle supplenze non conferite. 4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 3, valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1032 del suddetto stato di previsione per l'anno finanziario medesimo e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. 5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.