Art. 7. 
  1. Al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio  1985,
n. 47, come modificato dal decreto-legge  23  aprile  1985,  n.  146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, le
parole  da  "ovvero  se"  ad  "articolo  35"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "ovvero se agli stessi non viene allegata la copia  per  il
richiedente   della   relativa   domanda,   munita   degli    estremi
dell'avvenuta presentazione, ovvero  copia  autentica  di  uno  degli
esemplari della domanda medesima, munita degli estremi  dell'avvenuta
presentazione  e  non  siano  indicati  gli   estremi   dell'avvenuto
versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto  comma
dell'articolo 35". Al medesimo comma e' aggiunto in fine il  seguente
periodo: "Per gli edifici di  proprieta'  comunale,  in  luogo  degli
estremi della licenza edilizia  o  della  concessione  di  edificare,
possono essere prodotti quelli della deliberazione con  la  quale  il
progetto e' stato approvato o l'opera autorizzata". 
  2. L'ultimo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n.
47, aggiunto dal decreto-legge 23 aprile 1985,  n.  146,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, e'  sostituito
dal seguente: 
  "Nella ipotesi  in  cui  l'immobile  rientri  nelle  previsioni  di
sanabilita' di cui al capo IV della presente legge e sia  oggetto  di
trasferimento  derivante  da  procedure  esecutive,  la  domanda   di
sanatoria puo' essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di
trasferimento dell'immobile purche' le ragioni di credito per cui  si
interviene o procede siano di data anteriore  all'entrata  in  vigore
della presente legge".