Art. 7.
  Gli  aggiudicatari  che provvedono direttamente alla concentrazione
del  burro  o  alla  fabbricazione  di  premiscele   ai   sensi   del
"regolamento" nonche' alla produzione di miscele di burro concentrato
con altri grassi devono riportare giornalmente nel registro di cui al
primo comma del precedente art. 6 le seguenti annotazioni:
   le  quantita'  di  burro  acquistate  e quelle comunque introdotte
negli stabilimenti,  nonche'  le  quantita'  e  tipo  dei  traccianti
utilizzati,  con riferimento agli estremi delle fatture di acquisto o
delle  bolle   doganali   o   provvisoriamente   del   documento   di
accompagnamento  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
ottobre 1978, n. 627, o buono di consegna A.I.M.A.;
   i  quantitativi  di burro concentrato puro o sottoforma di miscele
con altri grassi e/o premiscele ottenuti,  eventualmente  addizionati
dei  prodotti  di cui all'art. 6, par. 2, del "regolamento" e la loro
composizione;
   i  quantitativi  di burro concentrato puro o sottoforma di miscele
con altri grassi e/o di  premiscele,  eventualmente  addizionati  dei
prodotti  di  cui  all'art.  6,  par. 2, del "regolamento" ceduti con
indicazione della data di  cessione,  il  nome  e  l'indirizzo  degli
acquirenti.
  Gli aggiudicatari che provvedono a far concentrare e/o miscelare il
burro con altre materie grasse nonche' a far trasformare il burro  in
premiscele  presso gli stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'art. 2
del presente decreto  devono  tenere  una  contabilita'  dalla  quale
risultino:
   le  quantita'  di  burro  acquistate, con riferimento agli estremi
delle fatture di acquisto o delle bolle doganali  o  provvisoriamente
del  documento  di  accompagnamento  di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627,  o  del  buono  di  consegna
rilasciato dall'A.I.M.A.;
   i quantitativi di burro inviati per essere concentrati o miscelati
con altri grassi o trasformati in premiscele con l'indicazione  dello
stabilimento che effettua le operazioni;
   la data, i quantitativi e il tipo di prodotto restituito.
  Gli  stabilimenti che provvedono ad effettuare le operazioni di cui
sopra con burro acquistato da altri dovranno specificare nel registro
di  cui  al primo comma del presente articolo i quantitativi di burro
concentrato e/o premiscele restituiti agli acquirenti.