Art. 7.
  1.  I  risultati  degli adempimenti di cui agli articoli precedenti
sono   sottoposti   al  parere  della  commissione  interministeriale
prevista  dalla  legge  13  dicembre  1986,  n.  877,  ai  fini delle
conseguenti erogazioni.
  2.  Il  contributo  sara'  erogato  con  decreto  del  Ministro dei
trasporti  con l'applicazione delle disposizioni dell'art. 55, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 597.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, addi' 3 agosto 1988
                                          Il Ministro dei trasporti
                                                  SANTUZ
Il Ministro del tesoro
       AMATO
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 settembre 1988
  Registro n. 9 Trasporti, foglio n. 394