Art. 7. 1. I risultati degli adempimenti di cui agli articoli precedenti sono sottoposti al parere della commissione interministeriale prevista dalla legge 13 dicembre 1986, n. 877, ai fini delle conseguenti erogazioni. 2. Il contributo sara' erogato con decreto del Ministro dei trasporti con l'applicazione delle disposizioni dell'art. 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 3 agosto 1988 Il Ministro dei trasporti SANTUZ Il Ministro del tesoro AMATO Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 settembre 1988 Registro n. 9 Trasporti, foglio n. 394