Art. 7.
  Ad  ogni  gruppo di veterinari od ai singoli veterinari che operano
da soli, autorizzati ad eseguire le operazioni concernenti  il  piano
nazionale  di profilassi della brucellosi ovina e caprina nell'ambito
dei programmi predisposti dalle unita' sanitarie locali in attuazione
della bonifica sanitaria, ai sensi delle leggi 9 giugno 1964, n. 615,
e successive modifiche, e 23 dicembre 1978, n. 833, sara' corrisposto
un compenso nella misura seguente:
   1) per ogni capo contrassegnato con marcatura a tatuaggio L. 55;
   2) per ogni capo contrassegnato con applicazione di marche L. 30;
   3)  per  ogni capo sottoposto a controllo mediante prelevamento di
campioni di sangue o di altro materiale L. 440;
   4) per ogni capo controllato con la prova allergica L. 440;
   5) per ogni capo vaccinato e marcato con la sigla R. L. 880;
   6)  per  ogni  intervento  presso ciascun allevamento sottoposto a
controllo di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) L. 7.050.