Art. 7 
 
  1. Presso ciascuna camera di commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura e' istituita una commissione che provvede alle iscrizioni
nel ruolo ed alla tenuta del medesimo. La commissione e' nominata con
deliberazione della giunta camerale e dura in  carica  quattro  anni.
Essa e' composta: 
    a) da un membro della giunta camerale; 
    b) da un rappresentante degli agricoltori, uno degli  industriali
e   uno   dei   commercianti,   designati    rispettivamente    dalle
organizzazioni a livello nazionale e  scelti  dalla  giunta  camerale
sulla base della maggiore rappresentativita'; 
    c) da cinque rappresentanti degli agenti di affari in  mediazione
designati dalle organizzazioni di categoria  piu'  rappresentative  a
livello nazionale. 
  2. Con le stesse modalita'  si  provvede  alla  nomina  dei  membri
supplenti per lo stesso numero e le medesime categorie. 
  3. La commissione  nomina  al  suo  interno  il  presidente  ed  un
vicepresidente. 
  4. In caso di morte o di decadenza di un membro, la commissione  e'
integrata dalla giunta camerale con le stesse modalita' previste  per
la costituzione. 
  5. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate  dal
segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura o da un funzionario da lui designato in servizio presso
la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 
  6. La commissione e' tenuta a denunciare all'autorita'  giudiziaria
coloro che esercitano abusivamente, anche se in modo discontinuo,  la
professione di mediatore. 
  7. Le spese per il funzionamento delle commissioni  sono  a  carico
del bilancio di ciascuna camera di commercio, industria,  artigianato
e agricoltura.