Art. 7 1. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituita una commissione che provvede alle iscrizioni nel ruolo ed alla tenuta del medesimo. La commissione e' nominata con deliberazione della giunta camerale e dura in carica quattro anni. Essa e' composta: a) da un membro della giunta camerale; b) da un rappresentante degli agricoltori, uno degli industriali e uno dei commercianti, designati rispettivamente dalle organizzazioni a livello nazionale e scelti dalla giunta camerale sulla base della maggiore rappresentativita'; c) da cinque rappresentanti degli agenti di affari in mediazione designati dalle organizzazioni di categoria piu' rappresentative a livello nazionale. 2. Con le stesse modalita' si provvede alla nomina dei membri supplenti per lo stesso numero e le medesime categorie. 3. La commissione nomina al suo interno il presidente ed un vicepresidente. 4. In caso di morte o di decadenza di un membro, la commissione e' integrata dalla giunta camerale con le stesse modalita' previste per la costituzione. 5. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate dal segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un funzionario da lui designato in servizio presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 6. La commissione e' tenuta a denunciare all'autorita' giudiziaria coloro che esercitano abusivamente, anche se in modo discontinuo, la professione di mediatore. 7. Le spese per il funzionamento delle commissioni sono a carico del bilancio di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.