Art. 7. 
             (Direzione generale della difesa del suolo) 
 
  1. La direzione generale delle acque e degli impianti elettrici del
Ministero dei lavori pubblici assume la  denominazione  di  direzione
generale della difesa del suolo ed espleta le funzioni di  segreteria
del Comitato nazionale per la difesa del suolo, oltre a  quelle  gia'
di sua competenza e a  quelle  attribuite  al  Ministero  dei  lavori
pubblici dall'articolo 5. 
  2. Le funzioni di segreteria del Comitato nazionale per  la  difesa
del suolo sono esercitate, per le materie concernenti la difesa delle
acque dall'inquinamento, dal servizio prevenzione degli  inquinamenti
e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente. 
  3. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici si provvede,  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
alla organizzazione della direzione generale della difesa del  suolo,
dotandola delle strutture tecniche, degli strumenti, degli istituti e
delle risorse necessari, tra l'altro, a garantire  il  piu'  efficace
supporto dell'attivita' del Comitato  nazionale  per  la  difesa  del
suolo.