(Regolamento - art. 7)
                               Art. 7. 
                        Iscrizioni anagrafiche 
  1. L'iscrizione nell'anagrafe  della  popolazione  residente  viene
effettuata: 
   a) per nascita, nell'anagrafe  del  comune  ove  sono  iscritti  i
genitori o nel comune ove e' iscritta la  madre  qualora  i  genitori
siano iscritti in anagrafi diverse, ovvero,  quando  siano  ignoti  i
genitori, nell'anagrafe ove e' iscritta la persona  o  la  convivenza
cui il nato e' stato affidato; 
   b) per esistenza giudizialmente dichiarata; 
   c) per trasferimento di residenza da altro  comune  o  dall'estero
dichiarato  dall'interessato  oppure  accertato  secondo  quanto   e'
disposto dall'art. 15, comma  1,  del  presente  regolamento,  tenuto
conto delle particolari  disposizioni  relative  alle  persone  senza
fissa dimora di cui all'art. 2, comma terzo, della legge 24  dicembre
1954, n. 1228, nonche' per mancata iscrizione nell'anagrafe di  alcun
comune. 
  2.  Per  le  persone  gia'   cancellate   per   irreperibilita'   e
successivamente  ricomparse  devesi  procedere  a  nuova   iscrizione
anagrafica. 
  3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di  rinnovare
annualmente all'ufficiale di  anagrafe  la  dichiarazione  di  dimora
abituale nel comune, corredata di permesso di soggiorno.  L'ufficiale
di  anagrafe  procedera'  comunque  agli  opportuni  accertamenti  ed
adottera' i conseguenti richiesti provvedimenti dandone comunicazione
al prefetto. 
  4. Il registro di cui all'art. 2,  comma  quarto,  della  legge  24
dicembre 1954, n. 1228, e' tenuto dal Ministero  dell'interno  presso
la prefettura di Roma. Il funzionario incaricato della tenuta di tale
registro ha i poteri e i doveri dell'ufficiale di anagrafe. 
 
          Nota all'art. 7:
             Il  testo  dell'art.  2 della legge n. 1228/1954 (per il
          titolo si veda nelle note alle premesse del decreto) e'  il
          seguente:
             "Art.  2.  -  E' fatto obbligo ad ognuno di chiedere per
          se' e  per  le  persone  sulle  quali  esercita  la  patria
          potesta' o la tutela, l'iscrizione nell'anagrafe del comune
          di dimora abituale e di  dichiarare  alla  stessa  i  fatti
          determinanti  mutazione  di  posizioni anagrafiche, a norma
          del regolamento, fermo restando, agli effetti dell'art.  44
          del  codice civile, l'obbligo di denuncia del trasferimento
          anche all'anagrafe del comune di precedente residenza.
             L'assenza  temporanea  dal comune di dimora abituale non
          produce effetti sul riconoscimento della residenza.
             Ai  fini  dell'obbligo di cui al primo comma, la persona
          che non ha fissa dimora si considera residente  nel  comune
          ove ha il domicilio, e in mancanza di questo, nel comune di
          nascita.
             Per  i  nati all'estero si considera comune di residenza
          quello di nascita del padre o, in  mancanza,  quello  della
          madre.  Per  tutti  gli  altri,  soggetti all'obbligo della
          residenza,  ai  quali  non  possano  applicarsi  i  criteri
          sopraindicati,  e'  istituito  apposito  registro presso il
          Ministero dell'interno.
             Il  personale diplomatico e consolare straniero, nonche'
          il  personale  straniero  da  esso  dipendente,  non   sono
          soggetti all'obbligo dell'iscrizione anagrafica".