Art. 7.
Iscrizioni anagrafiche
1. L'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente viene
effettuata:
a) per nascita, nell'anagrafe del comune ove sono iscritti i
genitori o nel comune ove e' iscritta la madre qualora i genitori
siano iscritti in anagrafi diverse, ovvero, quando siano ignoti i
genitori, nell'anagrafe ove e' iscritta la persona o la convivenza
cui il nato e' stato affidato;
b) per esistenza giudizialmente dichiarata;
c) per trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero
dichiarato dall'interessato oppure accertato secondo quanto e'
disposto dall'art. 15, comma 1, del presente regolamento, tenuto
conto delle particolari disposizioni relative alle persone senza
fissa dimora di cui all'art. 2, comma terzo, della legge 24 dicembre
1954, n. 1228, nonche' per mancata iscrizione nell'anagrafe di alcun
comune.
2. Per le persone gia' cancellate per irreperibilita' e
successivamente ricomparse devesi procedere a nuova iscrizione
anagrafica.
3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare
annualmente all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora
abituale nel comune, corredata di permesso di soggiorno. L'ufficiale
di anagrafe procedera' comunque agli opportuni accertamenti ed
adottera' i conseguenti richiesti provvedimenti dandone comunicazione
al prefetto.
4. Il registro di cui all'art. 2, comma quarto, della legge 24
dicembre 1954, n. 1228, e' tenuto dal Ministero dell'interno presso
la prefettura di Roma. Il funzionario incaricato della tenuta di tale
registro ha i poteri e i doveri dell'ufficiale di anagrafe.
Nota all'art. 7:
Il testo dell'art. 2 della legge n. 1228/1954 (per il
titolo si veda nelle note alle premesse del decreto) e' il
seguente:
"Art. 2. - E' fatto obbligo ad ognuno di chiedere per
se' e per le persone sulle quali esercita la patria
potesta' o la tutela, l'iscrizione nell'anagrafe del comune
di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti
determinanti mutazione di posizioni anagrafiche, a norma
del regolamento, fermo restando, agli effetti dell'art. 44
del codice civile, l'obbligo di denuncia del trasferimento
anche all'anagrafe del comune di precedente residenza.
L'assenza temporanea dal comune di dimora abituale non
produce effetti sul riconoscimento della residenza.
Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona
che non ha fissa dimora si considera residente nel comune
ove ha il domicilio, e in mancanza di questo, nel comune di
nascita.
Per i nati all'estero si considera comune di residenza
quello di nascita del padre o, in mancanza, quello della
madre. Per tutti gli altri, soggetti all'obbligo della
residenza, ai quali non possano applicarsi i criteri
sopraindicati, e' istituito apposito registro presso il
Ministero dell'interno.
Il personale diplomatico e consolare straniero, nonche'
il personale straniero da esso dipendente, non sono
soggetti all'obbligo dell'iscrizione anagrafica".