Art. 7. Iscrizioni anagrafiche 1. L'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente viene effettuata: a) per nascita, nell'anagrafe del comune ove sono iscritti i genitori o nel comune ove e' iscritta la madre qualora i genitori siano iscritti in anagrafi diverse, ovvero, quando siano ignoti i genitori, nell'anagrafe ove e' iscritta la persona o la convivenza cui il nato e' stato affidato; b) per esistenza giudizialmente dichiarata; c) per trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero dichiarato dall'interessato oppure accertato secondo quanto e' disposto dall'art. 15, comma 1, del presente regolamento, tenuto conto delle particolari disposizioni relative alle persone senza fissa dimora di cui all'art. 2, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, nonche' per mancata iscrizione nell'anagrafe di alcun comune. 2. Per le persone gia' cancellate per irreperibilita' e successivamente ricomparse devesi procedere a nuova iscrizione anagrafica. 3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare annualmente all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, corredata di permesso di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe procedera' comunque agli opportuni accertamenti ed adottera' i conseguenti richiesti provvedimenti dandone comunicazione al prefetto. 4. Il registro di cui all'art. 2, comma quarto, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e' tenuto dal Ministero dell'interno presso la prefettura di Roma. Il funzionario incaricato della tenuta di tale registro ha i poteri e i doveri dell'ufficiale di anagrafe.
Nota all'art. 7: Il testo dell'art. 2 della legge n. 1228/1954 (per il titolo si veda nelle note alle premesse del decreto) e' il seguente: "Art. 2. - E' fatto obbligo ad ognuno di chiedere per se' e per le persone sulle quali esercita la patria potesta' o la tutela, l'iscrizione nell'anagrafe del comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazione di posizioni anagrafiche, a norma del regolamento, fermo restando, agli effetti dell'art. 44 del codice civile, l'obbligo di denuncia del trasferimento anche all'anagrafe del comune di precedente residenza. L'assenza temporanea dal comune di dimora abituale non produce effetti sul riconoscimento della residenza. Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune ove ha il domicilio, e in mancanza di questo, nel comune di nascita. Per i nati all'estero si considera comune di residenza quello di nascita del padre o, in mancanza, quello della madre. Per tutti gli altri, soggetti all'obbligo della residenza, ai quali non possano applicarsi i criteri sopraindicati, e' istituito apposito registro presso il Ministero dell'interno. Il personale diplomatico e consolare straniero, nonche' il personale straniero da esso dipendente, non sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione anagrafica".