(Norme-art. 7)
                               Art. 7 
               (Ripianamento organico e posti vacanti) 
  1. Le amministrazioni  rispettivamente  interessate  provvedono  al
ripianamento organico entro novanta giorni  dalla  pubblicazione  del
decreto previsto dall'articolo 6 comma 3. 
  2. Quando si deve provvedere alla copertura delle vacanze, l'elenco
di   queste   e'   pubblicato   senza    ritardo    sul    bollettino
dell'amministrazione  interessata  su   richiesta   del   procuratore
generale presso la corte di appello. 
  3. Nell'ipotesi indicata nel comma 2, l'amministrazione interessata
provvede alla copertura entro  novanta  giorni  dalla  richiesta  del
procuratore generale.