Art. 7. Conclusione dei procedimenti 1. I termini per la conclusione dei procedimenti e delle fasi procedimentali indicati nell'elenco in allegato si riferiscono alla data di adozione del provvedimento o atto finale. 2. Nei procedimenti ad istanza di parte per i quali la legge prevede che il silenzio dell'amministrazione equivalga ad accoglimento della domanda, l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato all'interessato, anche mediante fax e strumenti telematici, entro il termine di conclusione del procedimento.