Art 7. Modifica del comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia 1. Il comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: «433. Al concorso per l'accesso alle ((scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia,)) di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che ((superano ))il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attivita' professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attivita' didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato.».