Art 7.

Modifica  del comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007,
n.   244,   in  materia  di  accesso  alle  scuole  universitarie  di
specializzazione in medicina e chirurgia

  1.  Il  comma 433  dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e' sostituito dal seguente:
  «433.  Al  concorso  per  l'accesso  alle ((scuole universitarie di
specializzazione  in  medicina  e  chirurgia,))  di  cui  al  decreto
legislativo  17 agosto  1999,  n.  368,  e  successive modificazioni,
possono  partecipare  tutti  i  laureati  in  medicina e chirurgia. I
laureati  di  cui  al primo periodo, che ((superano ))il concorso ivi
previsto,  sono  ammessi alle scuole di specializzazione a condizione
che   conseguano   l'abilitazione   per   l'esercizio  dell'attivita'
professionale,  ove  non  ancora  posseduta,  entro la data di inizio
delle  attivita' didattiche di dette scuole immediatamente successiva
al concorso espletato.».