(( Art. 7-bis. Provvedimenti per la sicurezza delle scuole 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, formulato ai sensi dell'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e' destinato un importo non inferiore al 5 per cento delle risorse stanziate per il programma delle infrastrutture strategiche in cui il piano stesso e' ricompreso. 2. Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse gia' assegnate a sostegno delle iniziative in materia di edilizia scolastica, le economie, comunque maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto e rivenienti dai finanziamenti attivati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430 e dall'art. 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, nonche' quelle relative a finanziamenti per i quali non sono state effettuate movimentazioni a decorrere dal 1° gennaio 2006, sono revocate. A tal fine le stazioni appaltanti provvedono a rescindere, ai sensi dell'articolo 134 del codice dei contratti pubblici relativi lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i contratti stipulati, quantificano le economie e ne danno comunicazione alla regione territorialmente competente. 3. La revoca di cui al comma 2 e' disposta con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentite le regioni territorialmente competenti, e le relative somme sono riassegnate, con le stesse modalita', per l'attivazione di opere di messa in sicurezza delle strutture scolastiche, finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, da realizzare in attuazione del patto per la sicurezza delle scuole sottoscritto il 20 dicembre 2007 dal Ministro della pubblica istruzione, e dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'eventuale riassegnazione delle risorse a regione diversa e' disposta sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. 4. Nell'attuazione degli interventi disposti ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le prescrizioni di cui all'articolo 4, commi 5, 7 e 9, della legge 11 gennaio 1996, n. 23; i relativi finanziamenti possono, comunque, essere nuovamente revocati e riassegnati, con le medesime modalita', qualora i lavori programmati non siano avviati entro due anni dall'assegnazione ovvero gli enti beneficiari dichiarino l'impossibilita' di eseguire le opere. 5. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina un soggetto attuatore che definisce gli interventi da effettuare per assicurare l'immediata messa in sicurezza di almeno cento edifici scolastici presenti sul territorio nazionale che presentano aspetti di particolare critica sotto il profilo della sicurezza sismica. Il soggetto attuatore e la localizzazione degli edifici interessati sono individuati d'intesa con la predetta Conferenza unificata. 6. Al fine di assicurare l'integrazione e l'ottimizzazione dei finanziamenti destinati alla sicurezza sismica delle scuole, il soggetto attuatore, di cui al comma 5, definisce il cronoprogramma dei lavori sulla base delle risorse disponibili, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, sentita la predetta Conferenza unificata. 7. All'attuazione dei commi da 2 a 6 si provvede con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro conpetente, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 21 dell'art. 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»: «21. Nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono essere ricompresi gli interventi straordinari di ricostruzione delle aree danneggiate da eventi calamitosi ed e' inserito un piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, presenta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il predetto piano straordinario al CIPE che, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ripartisce una quota parte delle risorse di cui all'art. 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23. Al predetto piano straordinario e' destinato un importo non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui all'art. 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, che risultano disponibili al 1° gennaio 2004.». - Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, recante: «Provvedimenti urgenti per la finanza locale», convertito, con modificazione, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488: «Art. 11 (Edilizia scolastica). - 1. Tra le opere di edilizia scolastica previste dall'art. 2, comma secondo, lettera c), n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, sono compresi i licei artistici e gli istituti d'arte. 2. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui ai comuni e alle province per un ammontare complessivo di 2.000, 1.000 e 1.000 miliardi di lire, rispettivamente, negli anni 1986, 1987 e 1988, da destinare: a) quanto a 1.200, 600 e 600 miliardi di lire, rispettivamente, negli anni 1986, 1987 e 1988, alla eliminazione dei doppi turni nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i conservatori di musica e le accademie di belle arti; b) quanto a 800, 400 e 400 miliardi di lire, rispettivamente, nei predetti anni 1986, 1987 e 1988, alle seguenti finalita': 1) conversione, acquisizione o costruzione di edifici allo scopo di assicurare, in ambito distrettuale o interdistrettuale, anche mediante sdoppiamento di istituti esistenti e anche attraverso strutture polivalenti, la presenza di diversi indirizzi di studio di scuola secondaria superiore, con una popolazione scolastica non eccedente le mille unita', con esclusione degli indirizzi particolarmente specializzati, per i quali e' da prevedere un bacino di utenza piu' ampio di quello distrettuale o interdistrettuale; 2) completamento delle opere di edilizia scolastica, finanziate ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 o finanziate da comuni e province con mutui a loro carico assistiti da contributi regionali o con mezzi propri; previste dal progetto generale approvato ed ancora in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto; 3) con riferimento ai criteri di cui al precedente numero 1), conversione, acquisizione e costruzione di edifici per nuovi istituti di istruzione secondaria di secondo grado, compresi i licei artistici, gli istituti d'arte, i conservatori di musica e le accademie di belle arti, tenuto conto della consistenza e dell'incremento della popolazione scolastica (19); 4) adeguamento alle norme di sicurezza degli edifici scolastici e ristrutturazione di edifici in stato di particolare fatiscenza, nonche' di edifici e locali destinati ad uso scolastico, anche se attualmente non adibiti a tale uso. 3. L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a carico del bilancio dello Stato. 4. I progetti di edilizia scolastica di cui alle lettere a) e b) del comma 2 devono essere comprensivi anche di impianti sportivi. A tal fine, nei programmi regionali di edilizia scolastica sono favoriti i progetti volti a realizzare impianti sportivi polivalenti di uso comune a piu' scuole e aperti alle attivita' sportive delle comunita' locali e delle altre formazioni sociali operanti nel territorio, per i quali si possono utilizzare i finanziamenti di cui alla predetta lettera b) sino al 15 per cento delle risorse annualmente previste. Il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro del turismo e dello spettacolo definiscono d'intesa i criteri tecnici cui devono corrispondere gli impianti sportivi polivalenti, nonche' lo schema di convenzione da stipulare tra le autorita' scolastiche competenti e gli enti locali interessati per la utilizzazione integrata degli impianti medesimi. 5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno individuati gli enti destinatari dei mutui, nell'ambito di un programma annuale formulato dalle regioni, sentiti gli enti locali interessati ed i sovrintendenti scolastici regionali. 6. Il programma relativo all'anno 1986 deve essere formulato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 7. Le regioni trasmetteranno al Ministero della pubblica istruzione, entro i successivi quindici giorni, i programmi con le eventuali osservazioni degli enti locali interessati e dei sovrintendenti scolastici regionali. 8. In caso di mancata trasmissione del programma da parte della regione, il Ministro della pubblica istruzione, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma 7, formula il programma medesimo sulla base delle indicazioni degli enti locali interessati e del sovrintendente scolastico regionale. 9. I programmi relativi agli anni 1987 e 1988 debbono essere presentati dalle regioni al Ministero della pubblica istruzione entro il 31 marzo di ciascun anno. Decorso inutilmente tale termine si osservano le disposizioni di cui al precedente comma 8. 10. Gli enti interessati inoltreranno la richiesta di finanziamento del progetto esecutivo approvato alla Cassa depositi e prestiti, entro il termine di novanta giorni dalla data del decreto ministeriale di cui al comma 5. 11. Le quote dei finanziamenti non concesse nell'esercizio cui sono imputate possono essere concesse nei due esercizi successivi». - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, recante: «Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico: «Art. 1 (Finanziamento per opere di edilizia scolastica). - 1. In attesa di un'organica disciplina da definire con una legge-quadro, per interventi urgenti di opere di edilizia scolastica si provvede secondo le disposizioni del presente articolo. 2. La Cassa depositi e prestiti, secondo quanto disposto dall'art. 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, come sostituito dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 202, e' autorizzata a concedere mutui ventennali ai comuni, alle province ed alle istituzioni scolastiche dotate di personalita' giuridica, che siano proprietarie degli immobili in cui hanno sede, per un ammontare complessivo di lire 1.500 miliardi per le finalita' di cui al comma 4. L'onere di ammortamento dei mutui e' a carico dello Stato. 3. Le quote dei finanziamenti di cui all'art. 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, ancora disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere concesse, fino al 31 dicembre 1992, in applicazione dei criteri definiti al comma 7. Con le stesse procedure e modalita' puo' essere autorizzata, nell'ambito dei mutui concessi, una diversa destinazione dei fondi. 4. Il finanziamento per l'edilizia scolastica di cui al comma 2 e' finalizzato: a) per non meno di due terzi del suo ammontare, alla realizzazione delle opere occorrenti per l'adeguamento degli edifici scolastici alle norme di sicurezza, igiene ed agibilita', necessarie e indilazionabili in relazione alla situazione di pericolosita' derivante dallo stato degli edifici stessi; b) per la parte residua, al completamento di opere di edilizia scolastica e alla riconversione di edifici adibiti a tipi di scuole diverse, sentito il parere del provveditore. 5. La ripartizione dei finanziamenti per gli interventi di cui al comma 4, si attua con le modalita' previste nei commi da 6 a 14. 6. Le regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al Ministro della pubblica istruzione analitiche richieste relative al fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4, ivi compresi quelli inerenti ad immobili destinati ad uso dei licei artistici, conservatori di musica ed accademie di belle arti statali. 7. Il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, con proprio decreto, sulla base delle richieste di cui al comma 6, provvede, nei successivi trenta giorni, a ripartire tra le regioni i relativi finanziamenti, ferma restando la riserva del 40 per cento a favore di quelle meridionali ai sensi del primo comma dell'art. 107 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni. 8. Le regioni, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro, formulano, nei limiti delle somme ad esse assegnate, il piano di finanziamento, con l'indicazione degli enti locali destinatari dei mutui e la determinazione delle opere da realizzare con le rispettive quote di finanziamento, accompagnato dalle eventuali osservazioni degli enti locali interessati e dei sovrintendenti scolastici. 9. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione dei piani regionali, in assenza di osservazioni del Ministro, gli enti interessati inoltrano immediatamente la richiesta di finanziamento del progetto esecutivo approvato alla Cassa depositi e prestiti, che provvede alla concessione dei mutui. 10. Gli enti locali devono provvedere all'affidamento delle opere entro sessanta giorni dalla comunicazione della concessione del mutuo. 11. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, nei successivi trenta giorni il commissario del Governo, sentiti il sovrintendente scolastico regionale e gli enti locali interessati, provvede a formulare e a trasmettere al Ministro della pubblica istruzione le richieste relative al fabbisogno finanziario. Analogamente, decorso inutilmente il termine di cui al comma 8, relativamente al piano di finanziamento provvede, nei trenta giorni successivi, il commissario del Governo. 12. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 9 e 10, rispettivamente per l'inoltro della richiesta di finanziamento e per l'affidamento delle opere, ai relativi adempimenti provvede un commissario ad acta nominato dalla regione; ove la regione non provveda nel termine di trenta giorni, il commissario ad acta e' nominato dal commissario del Governo. 13. Per gli interventi di cui al comma 4 inerenti ad immobili destinati ad uso dei licei artistici, conservatori di musica ed accademie di belle arti statali, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere i mutui di cui al comma 2 alle province che ne facciano richiesta. 14. Il 5 per cento dell'ammontare complessivo di cui al comma 2 e' destinato agli interventi di cui al comma 4 inerenti ad immobili di proprieta' delle istituzioni scolastiche dotate di personalita' giuridica. I relativi piani di finanziamento sono formulati dai sovrintendenti scolastici regionali. Alle richieste di finanziamento ed all'affidamento delle opere provvedono direttamente le stesse istituzioni scolastiche. 15. Per l'applicazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1993 e di lire 165 miliardi annui a decorrere dall'anno 1994. All'onere di lire 200 miliardi per l'anno 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando la proiezione per il medesimo anno dell'accantonamento «Concorso statale per mutui contratti dalle province, dai comuni e dalle comunita' montane per finalita' di investimento di preminente interesse (rate ammortamento mutui)». - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1996, n. 431, recante: «Interventi urgenti per l'edilizia scolastica»: «Art. 2 (Accelerazione delle procedure per la realizzazione di opere di edilizia scolastica). 1.-3. (Omissis.). 4. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui, per un importo non superiore a 200 miliardi di lire, a comuni e province per interventi di edilizia scolastica da realizzare nelle aree depresse del territorio nazionale, di cui all'obiettivo n. 1 richiamato nell'allegato I al regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, con requisiti di necessita' e di urgenza, di celere esecuzione o di completamento funzionale, individuati con apposito programma predisposto dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le regioni interessate, e approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. I pareri delle regioni sono espressi entro venti giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si intendono resi in senso favorevole. Gli oneri di ammortamento dei mutui vengono assunti a carico del bilancio dello Stato, mediante parziale utilizzo delle risorse di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. In caso di mancato affidamento dei lavori nel termine di centoventi giorni dalla data della concessione del mutuo, ai relativi adempimenti provvede un commissario ad acta nominato dalla regione; ove questa non provveda nel termine di trenta giorni, il commissario ad acta e' nominato dal commissario di Governo». - Si riporta il testo dell'art. 134 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: «Art. 134 (Recesso). (art. 122, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; art. 345, legge n. 2248/1865, all. F). 1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. 2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite e' calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti. 3. L'esercizio del diritto di recesso e' preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo. 4. I materiali il cui valore e' riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1 sono soltanto quelli gia' accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3. 5. La stazione appaltante puo' trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto. 6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero e' effettuato d'ufficio e a sue spese». - Si riporta il testo del comma 625, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): «625. Per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il 50 per cento delle risorse assegnate annualmente ai sensi del precedente periodo e' destinato al completamento delle attivita' di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali. Per le finalita' di cui al precedente periodo, lo Stato, la regione e l'ente locale interessato concorrono, nell'ambito dei piani di cui all'art. 4 della medesima legge n. 23 del 1996, in parti uguali per l'ammontare come sopra determinato, ai fini del finanziamento dei singoli interventi. Per il completamento delle opere di messa in sicurezza e di adeguamento a norma, le regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza al riguardo, comunque non successivo al 31 dicembre 2009, decorrente dalla data di sottoscrizione dell'accordo denominato «patto per la sicurezza» tra Ministero della pubblica istruzione, regione ed enti locali della medesima regione». - Si riporta il testo dei commi 5, 7 e 9 dell'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante: «Norme per l'edilizia scolastica»: «5. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del piano generale nel Bollettino ufficiale delle regioni, gli enti territoriali competenti approvano i progetti esecutivi degli interventi relativi al primo anno del triennio e provvedono alla richiesta di concessione dei mutui alla Cassa depositi e prestiti, dandone comunicazione, mediante invio dei relativi atti deliberativi, alla regione». «7. Gli enti territoriali competenti sono tenuti all'affidamento dei lavori nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della concessione del mutuo». «9. I termini di cui ai commi 4, 5, 7 e 8 hanno carattere perentorio. Qualora gli enti territoriali non provvedano agli adempimenti di loro competenza, provvedono automaticamente in via sostitutiva le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' alla legislazione vigente. Decorsi trenta giorni, in caso di inadempienza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, provvede automaticamente in via sostitutiva il commissario del Governo».