Art. 7. Espulsione dal territorio dello Stato 1. Fermo restando quanto previsto dal codice penale, dalle norme in materia di stupefacenti, dall'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (a), recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, e quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto, gli stranieri che abbiano riportato condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale (b) sono espulsi dal territorio dello Stato. 2. Sono altresi' espulsi dal territorio nazionale gli stranieri che violino le disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, oppure che si siano resi responsabili, direttamente o per interposta persona, in Italia o all'estero, di una violazione grave di norme valutarie, doganali o, in genere, di disposizioni fiscali italiane o delle norme sulla tutela del patrimonio artistico, o in materia di intermediazione di manodopera nonche' di sfruttamento della prostituzione o del reato di violenza carnale e comunque dei delitti contro la liberta' sessuale. 3. Lo stesso provvedimento puo' applicarsi nei confronti degli stranieri che appartengono ad una delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante norme in materia di misure di prevenzione, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (c), nonche' nei confronti degli stranieri che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (d). 4. L'espulsione e' disposta dal prefetto con decreto motivato e, ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale, previo nulla osta dell'autorita' giudiziaria. Dell'adozione del decreto viene informato immediatamente il Ministero dell'interno. 5. Il Ministro dell'interno, con decreto motivato, puo' disporre per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato l'espulsione e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero di passaggio o residente nel territorio dello Stato, previo nulla osta dell'autorita' giudiziaria ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale. Del decreto viene data preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro degli affari esteri. 6. Lo straniero espulso e' rinviato allo Stato di appartenenza ovvero, quando cio' non sia possibile, allo Stato di provenienza, salvo che, a sua richiesta e per giustificati motivi, l'autorita' di pubblica sicurezza ritenga di accordargli una diversa destinazione, qualora possano essere in pericolo la sua vita o la sua liberta' personale per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali. 7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il questore esegue l'espulsione mediante intimazione allo straniero ad abbandonare entro il termine di quindici giorni il territorio dello Stato secondo le modalita' di viaggio prefissato o a presentarsi in questura per l'accompagnamento alla frontiera entro lo stesso termine. 8. Copia del verbale di intimazione e' consegnata allo straniero, che e' tenuto ad esibirla agli uffici di polizia di frontiera prima di lasciare il territorio dello Stato e ad ogni richiesta dell'autorita'. 9. Lo straniero che non osserva l'intimazione o che comunque si trattiene nel territorio dello Stato oltre il termine prefissato e' immediatamente accompagnato alla frontiera. 10. In ogni caso non e' consentita l'espulsione ne' il respingimento alla frontiera dello straniero verso uno Stato ove possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. 11. Quando a seguito di provvedimento di espulsione e' necessario procedere ad accertamenti supplementari in ordine all'identita' ed alla nazionalita' dello straniero da espellere, ovvero all'acquisizione di documenti o visti per il medesimo e in ogni altro caso in cui non si puo' procedere immediatamente all'esecuzione dell'espulsione, il questore del luogo in cui lo straniero si trova puo' richiedere, senza altre formalita', al tribunale l'applicazione, nei confronti della persona da espellere, della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con o senza l'obbligo di soggiorno in una determinata localita'. 12. Nei casi di particolare urgenza, il questore puo' richiedere al presidente del tribunale l'applicazione provvisoria della misura di cui al comma 11 anche prima dell'inizio del procedimento. In caso di violazione degli obblighi derivanti dalle misure di sorveglianza speciale lo straniero e' arrestato e punito con la reclusione fino a due anni. -------------- (a) Il testo dell'art. 25 della legge n. 152/1975 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico) e' il seguente: "Art. 25. - Salvi i limiti derivanti da convenzioni internazionali, gli stranieri che non dimostrano, a richiesta dell'autorita' di pubblica sicurezza, la sufficienza e la liceita' delle fonti del loro sostentamento in Italia, possono essere espulsi dallo Stato con le modalita' previste dall'art. 150, secondo e quinto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, salvo quanto disposto dall'art. 152 dello stesso testo unico. La disposizione del comma precedente non si applica nel caso di asilo politico previsto dall'art. 10, penultimo comma, della Costituzione della Repubblica.". (b) Per il testo dell'art. 380, commi 1 e 2, del c.p.p. si veda la nota (c) all'art. 1. (c) Il testo dell'art. 1 della legge n. 1423/1956 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'), come sostituito dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e' il seguente: "Art. 1. - I provvedimenti previsti dalla presente legge si applicano a: 1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi; 2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attivita' delittuose; 3) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrita' fisica o morale dei minorenni, la sanita', la sicurezza o la tranquillita' pubblica.". (d) Il testo dell'art. 1 della legge n. 575/1965 (Disposizioni contro la mafia), come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e' il seguente: "Art. 1. - La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalita' o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".