Art. 7.
                Espulsione dal territorio dello Stato
  1. Fermo restando quanto previsto dal codice penale, dalle norme in
materia di stupefacenti, dall'articolo 25 della legge 22 maggio 1975,
n.  152  (a),  recante  disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, e
quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del presente  decreto,  gli
stranieri  che  abbiano  riportato  condanna  con sentenza passata in
giudicato per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi  1  e
2,  del  codice  di  procedura penale (b) sono espulsi dal territorio
dello Stato.
  2. Sono altresi' espulsi dal territorio nazionale gli stranieri che
violino le disposizioni in materia di ingresso  e  soggiorno,  oppure
che  si  siano  resi  responsabili,  direttamente  o  per  interposta
persona, in Italia o all'estero, di una  violazione  grave  di  norme
valutarie,  doganali o, in genere, di disposizioni fiscali italiane o
delle norme sulla tutela del patrimonio artistico, o  in  materia  di
intermediazione   di   manodopera   nonche'   di  sfruttamento  della
prostituzione o del reato di violenza carnale e comunque dei  delitti
contro la liberta' sessuale.
  3.  Lo  stesso  provvedimento  puo'  applicarsi nei confronti degli
stranieri che appartengono ad una delle categorie di cui all'articolo
1  della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante norme in materia di
misure di prevenzione, come sostituito dall'articolo 2 della legge  3
agosto 1988, n. 327 (c), nonche' nei confronti degli stranieri che si
trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 1 della legge  31
maggio  1965,  n.  575,  recante  disposizioni  contro la mafia, come
sostituito dall'articolo 13 della legge 13  settembre  1982,  n.  646
(d).
  4.  L'espulsione  e'  disposta dal prefetto con decreto motivato e,
ove lo straniero risulti sottoposto  a  procedimento  penale,  previo
nulla  osta  dell'autorita'  giudiziaria.  Dell'adozione  del decreto
viene informato immediatamente il Ministero dell'interno.
  5.  Il  Ministro  dell'interno, con decreto motivato, puo' disporre
per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato l'espulsione
e  l'accompagnamento  alla  frontiera  dello straniero di passaggio o
residente   nel   territorio   dello   Stato,   previo   nulla   osta
dell'autorita'  giudiziaria  ove  lo  straniero  risulti sottoposto a
procedimento penale. Del decreto viene  data  preventiva  notizia  al
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri ed al Ministro degli affari
esteri.
  6.  Lo  straniero  espulso  e'  rinviato allo Stato di appartenenza
ovvero, quando cio' non sia possibile,  allo  Stato  di  provenienza,
salvo  che, a sua richiesta e per giustificati motivi, l'autorita' di
pubblica sicurezza ritenga di accordargli una  diversa  destinazione,
qualora  possano  essere  in  pericolo  la sua vita o la sua liberta'
personale per motivi di razza, di sesso, di lingua, di  cittadinanza,
di  religione,  di  opinioni  politiche,  di  condizioni  personali o
sociali.
  7.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal comma 5, il questore esegue
l'espulsione mediante intimazione allo straniero ad abbandonare entro
il  termine  di  quindici giorni il territorio dello Stato secondo le
modalita' di viaggio prefissato  o  a  presentarsi  in  questura  per
l'accompagnamento alla frontiera entro lo stesso termine.
  8.  Copia  del verbale di intimazione e' consegnata allo straniero,
che e' tenuto ad esibirla agli uffici di polizia di  frontiera  prima
di   lasciare   il   territorio  dello  Stato  e  ad  ogni  richiesta
dell'autorita'.
  9.  Lo  straniero  che  non osserva l'intimazione o che comunque si
trattiene nel territorio dello Stato oltre il termine  prefissato  e'
immediatamente accompagnato alla frontiera.
  10.   In   ogni   caso   non  e'  consentita  l'espulsione  ne'  il
respingimento alla frontiera dello  straniero  verso  uno  Stato  ove
possa  essere  oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso,
di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni  politiche,  di
condizioni  personali  o  sociali,  ovvero  possa rischiare di essere
rinviato verso un altro  Stato  nel  quale  non  sia  protetto  dalla
persecuzione.
  11.  Quando  a seguito di provvedimento di espulsione e' necessario
procedere ad accertamenti supplementari in  ordine  all'identita'  ed
alla    nazionalita'    dello    straniero   da   espellere,   ovvero
all'acquisizione di documenti o visti per il medesimo e in ogni altro
caso  in  cui  non  si  puo'  procedere immediatamente all'esecuzione
dell'espulsione, il questore del luogo in cui lo straniero  si  trova
puo' richiedere, senza altre formalita', al tribunale l'applicazione,
nei confronti della persona da espellere, della sorveglianza speciale
della  pubblica  sicurezza, con o senza l'obbligo di soggiorno in una
determinata localita'.
  12. Nei casi di particolare urgenza, il questore puo' richiedere al
presidente del tribunale l'applicazione provvisoria della  misura  di
cui  al comma 11 anche prima dell'inizio del procedimento. In caso di
violazione degli obblighi  derivanti  dalle  misure  di  sorveglianza
speciale  lo straniero e' arrestato e punito con la reclusione fino a
due anni.
--------------
   (a)  Il testo dell'art. 25 della legge n. 152/1975 (Disposizioni a
tutela dell'ordine pubblico) e' il seguente:
   "Art.   25.   -   Salvi   i   limiti   derivanti   da  convenzioni
internazionali,  gli  stranieri  che  non  dimostrano,  a   richiesta
dell'autorita'  di  pubblica  sicurezza, la sufficienza e la liceita'
delle fonti del loro sostentamento in Italia, possono essere  espulsi
dallo Stato con le modalita' previste dall'art. 150, secondo e quinto
comma, del testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza  approvato
con  regio  decreto  18  giugno  1931, n.  773, salvo quanto disposto
dall'art. 152 dello stesso testo unico.
   La  disposizione  del  comma precedente non si applica nel caso di
asilo  politico  previsto  dall'art.  10,  penultimo   comma,   della
Costituzione della Repubblica.".
   (b) Per il testo dell'art. 380, commi 1 e 2, del c.p.p. si veda la
nota (c) all'art. 1.
   (c)  Il  testo  dell'art.  1  della  legge n. 1423/1956 (Misure di
prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e
per la pubblica moralita'), come sostituito dall'art. 2 della legge 3
agosto 1988, n. 327, e' il seguente:
   "Art.  1.  -  I  provvedimenti  previsti  dalla  presente legge si
applicano a:
    1)  coloro  che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto,
che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;
    2)  coloro  che  per  la  condotta  ed  il  tenore  di vita debba
ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono  abitualmente,
anche in parte, con i proventi di attivita' delittuose;
    3)  coloro  che  per il loro comportamento debba ritenersi, sulla
base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di  reati
che  offendono o mettono in pericolo l'integrita' fisica o morale dei
minorenni, la sanita', la sicurezza o la tranquillita' pubblica.".
   (d)  Il  testo  dell'art.  1 della legge n. 575/1965 (Disposizioni
contro la  mafia),  come  sostituito  dall'art.  13  della  legge  13
settembre 1982, n. 646, e' il seguente:
   "Art.  1.  -  La  presente  legge  si  applica  agli  indiziati di
appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad  altre
associazioni,   comunque   localmente   denominate,   che  perseguono
finalita'  o  agiscono  con  metodi  corrispondenti  a  quelli  delle
associazioni di tipo mafioso".