Art. 7. 1. Alle imprese artigiane esercenti l'attivita' di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attivita', al solo fine della continuita' dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426. 2. Le imprese autorizzate ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l'attivita' di estetista a condizione che si adeguino al regolamento comunale di cui all'articolo 5 e che gli addetti allo svolgimento di tale attivita' siano in possesso del requisito professionale previsto dall'articolo 3. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.
Nota all'art. 7: La legge n. 426/1971, reca: "Disciplina del commercio".