Art. 7. 
 (Azione popolare, diritti d'accesso e di informazione dei cittadini)
1. Ciascun elettore  puo'  far  valere,  innanzi  alle  giurisdizioni
amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al comune. 
2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti
del comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi  ha
promosso l'azione o il ricorso. 
3. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale  e  provinciale  sono
pubblici, ad eccezione di quelli riservati per  espressa  indicazione
di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del
sindaco e del presidente della provincia che ne  vieti  l'esibizione,
conformemente a quanto previsto dal regolamento, in  quanto  la  loro
diffusione possa pregiudicare  il  diritto  alla  riservatezza  delle
persone, dei gruppi o delle imprese. 
4. Il regolamento assicura ai  cittadini,  singoli  e  associati,  il
diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il  rilascio
di copie di atti previo pagamento  dei  soli  costi;  individua,  con
norme di organizzazione degli uffici e dei  servizi,  i  responsabili
dei  procedimenti;  detta  le  norme  necessarie  per  assicurare  ai
cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle  procedure  e
sull'ordine  di  esame  di  domande,  progetti  e  provvedimenti  che
comunque  li  riguardino;  assicura  il  diritto  dei  cittadini   di
accedere, in generale,  alle  informazioni  di  cui  e'  in  possesso
l'amministrazione. 
5. Al fine di  rendere  effettiva  la  partecipazione  dei  cittadini
all'attivita'  dell'amministrazione,  gli  enti   locali   assicurano
l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni
di volontariato e alle associazioni.