Art. 7. 
                (Misure dei contributi previdenziali 
             dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni) 
  1. Con decorrenza  dal  1  luglio  1990  sono  istituite,  per  gli
assicurati iscritti alla gestione dei contributi e delle  prestazioni
previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla
legge 26  ottobre  1957,  n.  1047,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, quattro fasce di reddito convenzionale  individuate  in
base alla tabella D allegata alla presente legge ai fini del  calcolo
dei contributi e della determinazione della misura delle pensioni. 
  2. Ciascuna azienda e' inclusa per ciascun anno,  frazionabile  per
settimana per prestazioni di  lavoro  inferiori  all'anno  o  per  la
diversa consistenza aziandale, nella fascia di reddito  convenzionale
corrispondente al reddito agrario dei terreni  condotti,  determinato
ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154. 
  3. I contributi per le  singole  unita'  attive  appartenenti  alle
aziende comprese nelle diverse fasce sono determinati: 
    a) moltiplicando il reddito medio convenzionale di cui al comma 5
per il numero delle giornate indicate nella citata tabella D; 
    b) applicando ai rispettivi redditi imponibili l'aliquota del  12
per cento, ridotta al 9 per cento per le imprese ubicate in territori
montani e nelle zone agricole svantaggiate di  cui  all'ultimo  comma
dell'articolo  13  del  decreto-legge  29  luglio   1981,   n.   402,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537,
e successive modificazioni ed integrazioni. 
  4. Per i mezzadri e coloni i contributi sono per meta' a carico del
concedente e per meta' a carico del mezzadro o colono.  I  concedenti
sono responsabili del pagamento dei contributi anche per la  parte  a
carico dei mezzadri e coloni, salvo il diritto di rivalsa. 
  5. Il reddito medio convenzionale per ciascuna  fascia  di  reddito
agrario di cui alla citata tabella D e'  determinato  annualmente  su
base nazionale con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, con riferimento alle retribuzioni medie giornaliere  di  cui
al primo comma dell'articolo 28  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. La misura del reddito agrario  per
ciascuna fascia e' determinata con decreto del Ministro del Lavoro  e
della previdenza sociale, di concerto con i  Ministri  del  tesoro  e
dell'agricoltura e foreste, sentite le  organizzazioni  sindacali  di
categoria piu' rappresentative sul piano nazionale. 
  6. Per le imprese agricole di allevamento di animali per  le  quali
manchi il  reddito  agrario,  l'inclusione  nelle  fasce  di  reddito
convenzionale sara' effettuata sulla base di criteri determinati,  in
relazione alle dimensioni delle aziende e distintamente  per  singole
specie di animali, con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale,  di  concerto  con  i  Ministri  del  tesoro   e
dell'agricoltura e foreste, sentite le  organizzazioni  sindacali  di
categoria piu' rappresentative sul piano nazionale. 
  7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
e'  soppresso  il  contributo  addizionale  di  cui  al  primo  comma
dell'articolo 17 della legge  3  giugno  1975,  n.  160,  nonche'  il
contributo  aggiuntivo  aziendale   di   cui   all'articolo   3   del
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni
dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54. 
  8. Per i soggetti iscritti alla  gestione  in  qualita'  di  unita'
attive, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, di eta' inferiore
ai ventuno anni, le aliquote di cui al  comma  3,  lettara  b),  sono
ridotte ripsettivamente al 9,50 per cento e al 4,50 per cento. 
  9.  Ai  fini  dell'accertamento  del  diritto   e   dell'anzianita'
contributiva per la determinazione della  misura  delle  pensioni  di
vecchiaia,  di  anzianita'  ed  ai  superstiti,  o  dell'assegno   di
invalidita' non possono comunque essere computate,  in  favore  degli
iscritti, piu' di 156 giornate per ciascun anno. 
  10. Entro il 30 guigno 1991 i  lavoratori  autonomi  iscritti  alla
gestione   speciale   coltivatori   diretti,   mezzadri   e    coloni
provvederanno al  versamento  dei  contributi  a  conguaglio  per  il
secondo semestre 1990 in base alla differenza tra  quanto  risultante
dalle disposizioni di cui al presente articolo e  quanto  versato  in
base alle previgenti disposizioni.