Art. 7. 
           (Bandiere e beni del Corpo. Armamento. Uniformi) 
  1. Le bandiere e le decorazioni del Corpo degli agenti di  custodia
sono attribuite al Corpo di polizia penitenziaria.  Con  decreto  del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto
con i Ministri dell'interno,  della  difesa  e  delle  finanze,  sono
stabilite le caratteristiche della  bandiera  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria. 
  2. Le attrezzature, i mezzi, gli strumenti, gli equipaggiamenti  ed
ogni  altra  dotazione  del  Corpo  degli  agenti  di  custodia  sono
attribuiti al Corpo di polizia penitenziaria. 
  3. I criteri per la determinazione dell'armamento in  dotazione  al
Corpo di polizia penitenziaria sono stabiliti, anche  in  difformita'
dalle vigenti norme in materia di armi, con  decreto  del  Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro di  grazia  e  giustizia,  di  concerto  con  i
Ministri dell'interno, della  difesa  e  delle  finanze,  sentito  il
Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica. 
  4. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto  determina
le caratteristiche delle divise uniformi degli appartenenti al  Corpo
di polizia penitenziaria nonche' i criteri concernenti l'obbligo e le
modalita' d'uso.