Art. 7. Violazione del divieto di emissione 1. Chiunque trasgredisce al divieto di cui al comma 1 dell'articolo 5 e' punito, per il solo fatto dell'emissione dell'assegno, ai sensi dell'articolo 389 del codice penale. 2. Chiunque commette uno dei reati previsti dagli articoli 1 e 2, violando il divieto di emettere assegni bancari e postali di cui all'articolo 5, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire trecentomila a lire tre milioni. 3. La condanna per i reati di cui ai commi 1 e 2 importa la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo di due anni.
Nota all'art. 7: - Si trascrive il testo dell'art. 389 del codice penale, come sostituito dall'art. 129 della legge 24 novembre 1981, n. 689: "Art. 389 (Inosservanza di pene accessorie). - Chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, e' punito con la reclusione da due a sei mesi. La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata".