Art. 7. 
              Collegio istruttorio e segreteria tecnica 
  1. Per l'istruzione degli atti relativi alla individuazione e  alla
rimozione delle discriminazioni e per  la  redazione  dei  pareri  al
Comitato di cui all'articolo  5  e  ai  consiglieri  di  parita',  e'
istituito un collegio istruttorio cosi' composto: 
    a) il vicepresidente del Comitato di cui all'articolo 5,  che  lo
presiede; 
    b) un magistrato designato dal Ministero di  grazia  e  giustizia
fra quelli che svolgono funzioni di giudice del lavoro; 
    c) un dirigente superiore del ruolo dell'ispettorato del lavoro; 
    d) gli esperti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a); 
    e) il consigliere di parita' di cui all'articolo 8, comma 4. 
  2. Ove si renda necessario per le esigenze di ufficio, i componenti
di cui alle lettere b) e c) del comma 1, su richiesta del Comitato di
cui all'articolo 5 possono essere elevati a due. 
  3. Al  fine  di  provvedere  alla  gestione  amministrativa  ed  al
supporto tecnico del Comitato e del collegio istruttorio e' istituita
la segreteria tecnica. Essa  ha  compiti  esecutivi  alle  dipendenze
della presidenza del Comitato ed e' composta di personale proveniente
dalle varie direzioni generali  del  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, coordinato da un dirigente generale del  medesimo
Ministero. La composizione della segreteria  tecnica  e'  determinata
con decreto del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,
sentito il Comitato. 
  4. Il Comitato ha facolta' di deliberare in ordine alla stipula  di
convenzioni per la effettuazione di studi e ricerche.