Art. 7. 
                             Convenzioni 
  1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli  enti  locali  e
gli  altri  enti  pubblici  possono  stipulare  convenzioni  con   le
organizzazioni di  volontariato  iscritte  da  almeno  sei  mesi  nei
registri  di  cui  all'articolo  6  e  che  dimostrino  attitudine  e
capacita' operativa. 
  2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire
l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuita' le
attivita' oggetto della convenzione, nonche' il rispetto dei  diritti
e della dignita' degli utenti.  Devono  inoltre  prevedere  forme  di
verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualita' nonche'
le modalita' di rimborso delle spese. 
  3. La copertura assicurativa di  cui  all'articolo  4  e'  elemento
essenziale della convenzione e  gli  oneri  relativi  sono  a  carico
dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.