Art. 7. Regime tributario 1. Ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle cooperative sociali si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637. 2. Le cooperative sociali godono della riduzione ad un quarto delle imposte catastali ed ipotecarie, dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad immobili destinati all'esercizio dell'attivita' sociale. 3. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente numero: "41- bis) prestazioni di carattere socio-sanitario ed educativo rese da cooperative sociali".
Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 637/1972 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni) e' il seguente: "Art. 3 (Esenzioni). - Sono esenti dall'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni e quelli a favore di enti pubblici, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e di ospedali pubblici senza fine di lucro, che abbiano come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalita' di pubblica utilita'. I trasferimenti a favore di enti pubblici, fondazioni o associazioni riconosciute, diversi da quelli indicati nel comma precedente, sono esenti dall'imposta qualora siano stati disposti per le finalita' di cui al comma medesimo. Nell'ipotesi di cui al secondo comma l'ente beneficiario deve dimostrare, entro cinque anni dalla data di apertura della successione o dalla data della donazione, di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro vendita o cessione per il conseguimento delle finalita' indicate dal testatore o dal donante. In mancanza di tale dimostrazione esso decade dall'esenzione ed e' tenuto al pagamento dell'imposta, con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata. Per gli enti pubblici esteri e per le fondazioni e associazioni costituite all'estero le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione di reciprocita'". Le disposizioni dell'art. 3 del D.P.R. n. 637/1972 (soprariportate) sono state sostituite dall'art. 3 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, del seguente tenore: "Art. 3 (Trasferimenti non soggetti all'imposta). - 1. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, ne' quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalita' di pubblica utilita'. 2. I trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli indicati nel comma 1, non sono soggetti all'imposta se sono stati disposti per le finalita' di cui allo stesso comma. 3. Nei casi di cui al comma 2 il beneficiario deve dimostrare, entro cinque anni dall'accettazione dell'eredita' o della donazione o dall'acquisto del legato, di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalita' indicate dal testatore o dal donante. In mancanza di tale dimostrazione esso e' tenuto al pagamento dell'imposta con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione di reciprocita' per gli enti pubblici esteri e per le fondazioni e associazioni costituite all'estero". - La tabella A, parte II, del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) concerne i beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento.