ART. 7. 
                      Misure di incentivazione 
1. Ai comuni ed alle province il cui territorio e' compreso, in tutto
o in parte, entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il  cui
territorio e' compreso, in tutto o in parte, entro i  confini  di  un
parco naturale regionale e', nell'ordine, attribuita priorita'  nella
concessione di finanziamenti statali e  regionali  richiesti  per  la
realizzazione, sul territorio compreso  entro  i  confini  del  parco
stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere previsti nel piano
per il parco di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 25: 
a) restauro dei centri  storici  ed  edifici  di  particolare  valore
storico e culturale; 
b) recupero dei nuclei abitati rurali; 
c) opere igieniche  ed  idropotabili  e  di  risanamento  dell'acqua,
dell'aria e del suolo; 
d) opere di conservazione e di restauro  ambientale  del  territorio,
ivi comprese le attivita' agricole e forestali; 
e) attivita' culturali nei campi di interesse del parco; 
f) agriturismo; 
g) attivita' sportive compatibili; 
h) strutture per  la  utilizzazione  di  fonti  energetiche  a  basso
impatto ambientale quali il metano e altri gas  combustibili  nonche'
interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili. 
2. Il medesimo ordine di priorita' di cui al comma 1 e' attribuito ai
privati, singoli od associati, che  intendano  realizzare  iniziative
produttive o di servizio compatibili con le finalita' istitutive  del
parco nazionale o naturale regionale.