Art. 7.
        (Rilascio dei visti d'ingresso ai membri della famiglia
               di cittadini comunitari che non possiedono
               la cittadinanza di uno degli Stati membri)
  1.  All'articolo  26 della tabella dei diritti da riscuotersi dagli
Uffici diplomatici e consolari, annessa  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  200,  come sostituita dalla
tabella annessa alla legge 2 maggio 1983, n. 185, sono  aggiunte,  in
fine,  le  parole:  "Nessun  diritto e' percepito per il rilascio del
visto al coniuge, ai figli di  eta'  inferiore  a  ventuno  anni  dei
cittadini  degli  Stati  membri delle Comunita' europee, nonche' agli
ascendenti e discendenti dei cittadini suddetti e del coniuge di tali
cittadini  che  sono  a  loro   carico,   qualunque   sia   la   loro
cittadinanza".
  2.  Alle  minori  entrate  derivanti  dall'attuazione  del presente
articolo, valutate in lire 72 milioni  annue  a  decorrere  dall'anno
1991,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1991-1993,  al
capitolo  6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno   finanziario   1991   all'uopo    parzialmente    utilizzando
l'accantonamento  "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".
Il Ministro del  tesoro  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Nota all'art. 7:
            -  L'art.  26  della tabella allegata alla legge 2 maggio
          1983, n.  185, recita:
            "Art. 26. - Visto su  passaporti  ordinari  o  collettivi
          (16):
            a) soggiorno . . . . . . . . . . . . . . . . .  L. 12.000
            b) transito  . . . . . . . . . . . . . . . . .  "   4.000
          ______________
          (16)  La tassa e' riscossa una sola volta nel periodo di un
          anno solare".