Art. 7.
(( 1. Per l'anno 1992 e' istituita una imposta straordinaria       ))
(( immobiliare sul valore dei fabbricati e delle aree fabbricabili ))
(( individuate negli strumenti urbanistici vigenti, siti nel       ))
(( territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi ))
(( quelli alla cui produzione o scambio e' diretta l'attivita'     ))
(( dell'impresa, posseduti alla data di entrata in vigore del      ))
(( presente decreto.                                               ))
(( 2. Soggetto passivo dell'imposta e' il proprietario             ))
(( dell'immobile ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso  ))
(( o abitazione sullo stesso, anche se non residente nel           ))
(( territorio dello Stato; l'imposta e' dovuta proporzionalmente   ))
(( alla quota di possesso. Non sono soggetti passivi lo Stato, le  ))
(( regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, i         ))
(( consorzi tra detti enti, le unita' sanitarie locali, le         ))
(( istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 ))
(( della legge 23 dicembre 1978, n. 833 )) (a), (( e gli istituti  ))
(( autonomi case popolari.                                         ))
(( 3. L'imposta e' stabilita nella misura del 3 per mille del      ))
(( valore dei fabbricati e delle aree fabbricabili individuate     ))
(( negli strumenti urbanistici vigenti. Il valore e' costituito,   ))
(( per i fabbricati iscritti in catasto, da quello che risulta     ))
(( applicando all'ammontare delle rendite catastali determinate    ))
(( dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ))
(( a seguito della revisione generale disposta con il decreto del  ))
(( Ministro delle finanze 20 gennaio 1990 )) (b), (( pubblicato    ))
(( nella )) Gazzetta Ufficiale (( n. 31 del 7 febbraio 1990, un    ))
(( moltiplicatore pari a 100 per le unita' immobiliari             ))
(( classificate o classificabili nei gruppi catastali A, B e C,    ))
(( con esclusione delle categorie A/10 e C/1, pari a 50 per quelle ))
(( classificate o classificabili nel gruppo D non possedute        ))
(( nell'esercizio d'impresa e nella categoria A/10, e pari a 34    ))
(( per quelle classificate o classificabili nella categoria C/1.   ))
(( Per determinare il valore dei fabbricati non ancora iscritti in ))
(( catasto si fa riferimento alla rendita delle unita' immobiliari ))
(( similari. Per le unita' immobiliari urbane direttamente adibite ))
(( ad abitazione principale del possessore e dei suoi familiari,   ))
(( l'imposta e' stabilita nella misura del 2 per mille del valore  ))
(( determinato ai sensi del presente comma, diminuito di 50        ))
(( milioni di lire. Per unita' immobiliare direttamente adibita ad ))
(( abitazione principale deve intendersi quella nella quale il     ))
(( contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto  ))
(( o altro diritto reale, e i suoi familiari, dimorano             ))
(( abitualmente. Per le unita' immobiliari classificate o          ))
(( classificabili nel gruppo D possedute nell'esercizio d'impresa, ))
(( il valore e' costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ))
(( ammortamento, che risulta dalle scritture contabili applicando  ))
(( per ciascun anno di formazione dello stesso i seguenti          ))
(( coefficienti: 1992: 1,02; 1991: 1,03; 1990: 1,05; 1989: 1,10;   ))
(( 1988: 1,15; 1987: 1,20; 1986: 1,30; 1985: 1,40; 1984: 1,50;     ))
(( 1983: 1,60; 1982 e precedenti: 1,70. Per le aree fabbricabili   ))
(( individuate negli strumenti urbanistici vigenti, il valore e'   ))
(( costituito dal valore venale in comune commercio ovvero, per le ))
(( aree destinate ad attivita' di pubblica utilita',               ))
(( dall'ammontare delle indennita' che gli enti pubblici           ))
(( competenti per lo svolgimento delle attivita' stesse hanno      ))
(( corrisposto o devono corrispondere. ))                          ))
(( 4. Sono esenti dalla imposta:                                   ))
(( a) le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali di cui       ))
(( all'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi,      ))
(( approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22        ))
(( dicembre 1986, n. 917 (c);                                      ))
(( b) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del      ))
(( culto, purche' compatibile con le disposizioni degli articoli 8 ))
(( e 19 della Costituzione )) (d), (( e le loro pertinenze;        ))
(( c) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati negli   ))
(( articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense 11 febbraio   ))
(( 1929, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810 (e);   ))
(( d) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri per i quali e'   ))
(( prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei        ))
(( fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in  ))
(( Italia;                                                         ))
(( e) i fabbricati posseduti dagli enti indicati all'articolo 87,  ))
(( comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui   ))
(( redditi )) (c), (( non aventi finalita' di lucro, destinati     ))
(( esclusivamente allo svolgimento di attivita' istituzionali di   ))
(( carattere didattico;                                            ))
(( f) i fabbricati recuperati al fine di essere destinati alle     ))
(( attivita' assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992,      ))
(( n. 104 (f);                                                     ))
(( g) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui        ))
(( all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica ))
(( 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni (f);      ))
(( h) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie   ))
(( catastali da E/1 a E/9.                                         ))
(( i) i fabbricati e le aree fabbricabili, nonche' le quote di     ))
(( essi, appartenenti ai soggetti che alla data di entrata in      ))
(( vigore del presente decreto risultano sottoposti a fallimento,  ))
(( a liquidazione coatta amministrativa o a concordato preventivo  ))
(( con cessione di beni.                                           ))
(( 5. L'imposta e' riscossa mediante versamento diretto con le     ))
(( modalita' previste ai fini delle imposte sui redditi )) (h). (( ))
(( Il versamento deve essere effettuato nel mese di settembre      ))
(( 1992. Tuttavia il versamento puo' essere effettuato entro il 15 ))
(( dicembre 1992; in tal caso le somme versate oltre il 30         ))
(( settembre 1992 devono essere maggiorate del 3 per cento a       ))
(( titolo di interessi, senza applicazione di soprattasse.         ))
(( 6. Per l'anno 1992 e' istituita una imposta straordinaria       ))
(( sull'ammontare dei depositi bancari, postali e presso istituti  ))
(( e sezioni per il credito a medio termine, conti correnti,       ))
(( depositi a risparmio e a termine, certificati di deposito,      ))
(( libretti e buoni fruttiferi, da chiunque detenuti; sono esclusi ))
(( buoni postali fruttiferi, i libretti di risparmio di previdenza ))
(( indicati all'articolo 41, primo comma, della legge 7 agosto     ))
(( 1982, n. 526 )) (i); (( la raccolta interbancaria e             ))
(( intercreditizia, nonche' i depositi e i conti correnti          ))
(( intrattenuti dal Tesoro presso il sistema bancario e            ))
(( l'amministrazione postale e quelli detenuti da rappresentanze   ))
(( diplomatiche e consolari estere in Italia o da enti e organismi ))
(( internazionali che godono della esenzione dalle imposte sui     ))
(( redditi. L'amministrazione postale e le aziende ed istituti di  ))
(( credito sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa nei      ))
(( confronti dei correntisti e depositanti, una ritenuta del 6 per ))
(( mille commisurata all'ammontare risultante dalle scritture      ))
(( contabili alla data del 9 luglio 1992. L'imposta e' versata     ))
(( entro il 15 settembre 1992 con le modalita' previste per il     ))
(( versamento delle ritenute di cui all'articolo 26, secondo       ))
(( comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre ))
(( 1973, n. 600 )) (l). ((                                         ))
(( 7. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le      ))
(( sanzioni e i rimborsi delle imposte di cui al presente          ))
(( articolo, nonche' per il contenzioso si applicano le            ))
(( disposizioni previste per le imposte sui redditi. Le imposte    ))
(( straordinarie di cui al presente articolo non sono deducibili   ))
(( ai fini delle imposte sui redditi.                              ))
 
             (a)   La   legge  n.  833/1978  istituisce  il  Servizio
          sanitario nazionale. Si trascrive  il  testo  del  relativo
          art. 41:
          "Art.    41    (Convenzioni   con   istituzioni   sanitarie
          riconosciute che erogano assistenza pubblica). -  Salva  la
          vigilanza  tecnico-sanitaria spettante all'unita' sanitaria
          locale competente per territorio, nulla  e'  innovato  alle
          disposizioni   vigenti   per   quanto  concerne  il  regime
          giuridico-amministrativo    degli    istituti    ed    enti
          ecclesiastici   civilmente   riconosciuti   che  esercitano
          l'assistenza ospedaliera, nonche'  degli  ospedali  di  cui
          all'art.  1 della legge 26 novembre 1973, n. 817.  Salva la
          vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unita'  sanitaria
          locale  competente  per  territorio, nulla e' innovato alla
          disciplina vigente per quanto concerne l'ospedale  Galliera
          di  Genova.    Con  legge dello Stato, entro il 31 dicembre
          1979,  si  provvede  al   nuovo   ordinamento   dell'Ordine
          mauriziano,  ai  sensi della XIV disposizione transitoria e
          finale della Costituzione ed  in  conformita',  sentite  le
          regioni  interessate,  per  quanto  attiene  all'assistenza
          ospedaliera, ai principi di cui alla  presente  legge.    I
          rapporti  delle  unita'  sanitarie  locali  competenti  per
          territorio con gli istituti, enti ed  ospedali  di  cui  al
          primo  comma  che  abbiano  ottenuto  la classificazione ai
          sensi della legge 12 febbraio 1968, n.   132,  nonche'  con
          l'ospedale  Galliera  di  Genova  e  con  il Sovrano Ordine
          militare di Malta, sono regolati da  apposite  convenzioni.
          Le  convenzioni di cui al terzo comma del presente articolo
          devono  essere  stipulate  in  conformita'  a  schemi  tipo
          approvati  dal  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta del
          Ministro della  sanita',  sentito  il  Consiglio  sanitario
          nazionale.     Le  regioni,  nell'assicurare  la  dotazione
          finanziaria alle  unita'  sanitarie  locali,  devono  tener
          conto delle convenzioni di cui al presente articolo".
             (b)   Si   ritiene   utile   trascrivere  il  testo  del
          dispositivo del D.M.  20 gennaio 1990:
             "L'amministrazione del catasto  e  dei  servizi  tecnici
          erariali  e'  autorizzata  a procedere alla revisione delle
          tariffe  d'estimo  delle  unita'   immobiliari   urbane   a
          destinazione  ordinaria,  che verranno stabilite sulla base
          del valore unitario di mercato, ordinariamente  ritraibile.
          Gli   uffici   tecnici   erariali  sono  tenuti  a  sentire
          preventivamente  in  merito   i   comuni   competenti   per
          territorio.   Il valore unitario di mercato da porre a base
          per la determinazione delle tariffe nonche' per le  rendite
          catastali  delle unita' immobiliari a destinazione speciale
          o particolare, sara'  determinato  come  media  dei  valori
          riscontrati  nel  biennio  1988-1989.    Le  tariffe per le
          unita'  immobiliari  a  destinazione   ordinaria,   saranno
          approvate con le procedure previste dagli articoli 30, 31 e
          32  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972, n.  650.
             I  fondi  necessari  saranno  resi   disponibili   negli
          ordinari capitoli di spesa dell'esercizio 1990".  Il suppl.
          straord. n. 9 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          229  del  30  settembre 1991, pubblica il D.M. 27 settembre
          1991 con il quale sono  state  determinate  le  tariffe  di
          estimo   delle   unita'  immobiliari  urbane  per  l'intero
          territorio nazionale, in attuazione di quanto disposto  con
          il  D.M.  20 gennaio 1990 soprariportato. Il supplemento e'
          suddiviso in 95 fascicoli,  ognuno  dei  quali  riporta  le
          tariffe di estimo relative a ciascuna provincia.
             (c)  Si  trascrivono,  nell'ordine,  le disposizioni del
          testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R.
          n. 917/1986, alle quali il presente articolo fa rinvio:
             "Art. 39 (come modificato dall'art.  1  D.L.  27  aprile
          1990,  n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
          giugno 1990, n. 154) (Costruzioni  rurali).  -  1.  Non  si
          considerano   produttive   di   reddito  di  fabbricati  le
          costruzioni o porzioni di costruzioni  rurali,  e  relative
          pertinenze,  appartenenti  al  possessore o all'affittuario
          dei terreni cui servono e destinate:
             a)   all'abitazione   delle   persone    addette    alla
          coltivazione  della  terra,  alla  custodia  dei fondi, del
          bestiame e  degli  edifici  rurali  e  alla  vigilanza  dei
          lavoratori  agricoli,  nonche'  dei  familiari conviventi a
          loro carico, sempre che  le  caratteristiche  dell'immobile
          siano rispondenti alle esigenze delle attivita' esercitate;
               b)  al  ricovero  degli animali di cui alla lettera b)
          del comma 2 dell'art. 29 e  di  quelli  occorrenti  per  la
          coltivazione;
               c)  alla  custodia  delle  macchine,  degli attrezzi e
          delle scorte occorrenti per la coltivazione;
               d) alla protezione delle  piante,  alla  conservazione
          dei  prodotti  agricoli e alle attivita' di manipolazione e
          trasformazione di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art.
          29".
             "Art.  87  (Soggetti passivi), comma 1, lettera c). - 1.
          Sono  soggetti  all'imposta  sul  reddito   delle   persone
          giuridiche:
               a )- b ) (omissis);
               c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
          residenti  nel  territorio  dello  Stato, che non hanno per
          oggetto esclusivo o  principale  l'esercizio  di  attivita'
          commerciali".
             (d)  Si  trascrive  il testo degli articoli 8 e 19 della
          Costituzione:
             "Art.  8.  -  Tutte  le   confessioni   religiose   sono
          egualmente  libere  davanti  alla  legge.    Le confessioni
          religiose  diverse  dalla  cattolica   hanno   diritto   di
          organizzarsi  secondo  i  propri  statuti,  in  quanto  non
          contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.   I  loro
          rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di
          intese  con le relative rappresentanze".  "Art. 19. - Tutti
          hanno diritto di professare  liberamente  la  propria  fede
          religiosa  in  qualsiasi forma, individuale o associata, di
          farne propaganda e di esercitarne in privato o in  pubblico
          il  culto,  purche'  non si tratti di riti contrari al buon
          costume".
             (e) Il testo degli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato
          lateranense, reso esecutivo con la legge n. 810/1929, e' il
          seguente:
             "Art. 13. - L'Italia riconosce alla Santa Sede la  piena
          proprieta'  delle  Basiliche patriarcali di San Giovanni in
          Laterano, di Santa Maria Maggiore e  di  San  Paolo,  cogli
          edifici  annessi  (allegato  II,  1,  2  e  3).    Lo Stato
          trasferisce  alla  Santa  Sede  la   libera   gestione   ed
          amministrazione   della  detta  Basilica  di  San  Paolo  e
          dell'annesso Monastero, versando altresi' alla Santa Sede i
          capitali corrispondenti alle  somme  stanziate  annualmente
          nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la
          detta Basilica.  Resta del pari inteso che la Santa Sede e'
          libera proprietaria del dipendente edificio di San Callisto
          presso  Santa  Maria  in Trastevere (allegato II, 9).  Art.
          14.  -  L'Italia  riconosce  alla  Santa  Sede   la   piena
          proprieta'  del  palazzo  pontificio di Castel Gandolfo con
          tutte le dotazioni, attinenze e  dipendenze  (allegato  II,
          4),  quali ora si trovano gia' in possesso della Santa Sede
          medesima, nonche' si obbliga a cederLe, parimenti in  piena
          proprieta',   effettuandone  la  consegna  entro  sei  mesi
          dall'entrata in vigore  del  presente  Trattato,  la  Villa
          Barberini  in  Castel  Gandolfo  con  tutte  le  dotazioni,
          attinenze e dipendenze (allegato II, 5).  Per integrare  la
          proprieta'  degli  immobili  siti  nel  lato nord del Colle
          Gianicolense appartenenti alla Sacra Congregazione di Prop-
          aganda  Fide  e   ad   altri   Istituti   ecclesiastici   e
          prospicienti  verso i palazzi vaticani, lo Stato si impegna
          a trasferire alla Santa Sede od agli enti  che  saranno  da
          Essa  indicati  gli immobili di proprieta' dello Stato o di
          terzi esistenti in detta zona.  Gli  immobili  appartenenti
          alla  detta  Congregazione  e ad altri Istituti e quelli da
          trasferire sono indicati nell'allegata pianta (allegato II,
          12).    L'Italia,  infine,  trasferisce  alla Santa Sede in
          piena e libera proprieta'  gli  edifici  ex-conventuali  in
          Roma  annessi  alla Basilica dei Santi XII Apostoli ed alle
          chiese di  Sant'Andrea  della  Valle  e  di  San  Carlo  ai
          Catinari, con tutti gli annessi e dipendenze (allegato III,
          3,  4  e 5), e da consegnarsi liberi da occupatori entro un
          anno dall'entrata in vigore del presente  Trattato.    Art.
          15.  -  Gli  immobili  indicati nell'art. 13 e negli alinea
          primo e secondo  dell'art.  14,  nonche'  i  palazzi  della
          Dataria, della Cancelleria, di Propaganda Fide in Piazza di
          Spagna,  il  palazzo  del Sant'Offizio ed adiacenze, quello
          dei Convertendi (ora Congregazione per la Chiesa Orientale)
          in piazza Scossacavalli, il palazzo del Vicariato (allegato
          II, 6, 7, 8, 10 e 11), e gli altri  edifici  nei  quali  la
          Santa  Sede  in  avvenire  credera' di sistemare altri suoi
          Dicasteri, benche' facenti parte del territorio dello Stato
          italiano, godranno delle immunita' riconosciute dal diritto
          internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di  Stati
          esteri.  Le stesse immunita' si applicano pure nei riguardi
          delle  altre  chiese, anche fuori di Roma, durante il tempo
          in cui vengano  nelle  medesime,  senza  essere  aperte  al
          pubblico,  celebrate  funzioni  coll'intervento  del  Sommo
          Pontefice.   Art. 16.  -  Gli  immobili  indicati  nei  tre
          articoli  precedenti,  nonche'  quelli  adibiti  a sedi dei
          seguenti  Istituti  pontifici:    Universita'   Gregoriana,
          Istituto Biblico, Orientale, Archeologico, Seminario Russo,
          Collegio  Lombardo,  i  due palazzi di Sant'Apollinare e la
          Casa degli esercizi per il Clero di San  Giovanni  e  Paolo
          (allegato  III,  1,  1-bis,  2,  6,  7, 8), non saranno mai
          assoggettati a vincoli o ad  espropriazioni  per  causa  di
          pubblica utilita', se non previo accordo con la Santa Sede,
          e  saranno  esenti da tributi sai ordinari che straordinari
          tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente.  E'
          in facolta' della Santa Sede di dare  a  tutti  i  suddetti
          immobili, indicati nel presente articolo e nei tre articoli
          precedenti,   l'assetto   che   creda,   senza  bisogno  di
          autorizzazioni   o   consensi   da   parte   di   autorita'
          governative,  provinciali  o  comunali  italiane,  le quali
          possono all'uopo  fare  sicuro  assegnamento  sulle  nobili
          tradizioni artistiche che vanta la Chiesa Cattolica".
             (f)   La  legge  n.  104/1992  e'  la  legge-quadro  per
          l'assistenza, l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle
          persone handicappate.
             (g)  L'art.  5-bis  del  D.P.R.  n. 601/1973 (Disciplina
          delle agevolazioni tributarie), aggiunto dall'art. 1  della
          legge 2 agosto 1982, n. 512, e' cosi' formulato:
             "Art.   5-bis   (Immobili   con   destinazione   ad  usi
          culturali). - Non concorrono alla  formazione  del  reddito
          delle persone fisiche, del reddito delle persone giuridiche
          e  dei redditi assoggettati all'imposta locale sui redditi,
          ai fini delle relative imposte, i redditi  catastali  degli
          immobili  totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di
          musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali,
          di privati, di enti pubblici, di istituzioni e  fondazioni,
          quando    al    possessore   non   derivi   alcun   reddito
          dall'utilizzazione dell'immobile. Non  concorrono  altresi'
          alla  formazione dei redditi anzidetti, ai fini delle rela-
          tive imposte, i redditi catastali  dei  terreni,  parchi  e
          giardini   che   siano   aperti   al   pubblico  o  la  cui
          conservazione sia riconosciuta dal  Ministero  per  i  beni
          culturali  e  ambientali  di pubblico interesse. Per fruire
          del  beneficio,  gli  interessati  devono   denunciare   la
          mancanza  di  reddito nei termini e con le modalita' di cui
          all'articolo 38, secondo comma, del decreto del  Presidente
          della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 597.  Il mutamento
          di  destinazione  degli   immobili   indicati   nel   comma
          precedente,     senza    la    preventiva    autorizzazione
          dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali,  il
          mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire
          l'esercizio  del diritto di prelazione dello Stato sui beni
          immobili   vincolati   determinano   la   decadenza   dalle
          agevolazioni  tributarie.  Resta ferma ogni altra sanzione.
          L'Amministrazione per i beni  culturali  e  ambientali  da'
          immediata   comunicazione   agli   uffici  tributari  delle
          violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni".
             (h) Con DD.MM. 5 agosto 1992 e 6 agosto 1992, pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 189  del  12
          agosto  1992  e  206  del  2  settembre  1992,  sono  state
          disciplinate, fra  l'altro,  le  modalita'  di  versamento,
          rispettivamente  al  concessionario della riscossione (allo
          sportello o mediante  conto  corrente  postale)  e  tramite
          delega  alle aziende di credito, dell'imposta straordinaria
          immobiliare. Il D.M. 1 settembre 1992, che  disciplina  le
          modalita'   di   versamento,  tramite  delega  agli  uffici
          postali, della  medesima  imposta  sara'  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 221 di domani 19
          settembre 1992.
             (i) Il primo comma dell'art. 41 della legge n.  526/1982
          (Provvedimenti   urgenti  per  lo  sviluppo  dell'economia)
          prevede che:  "L'esenzione di cui all'art.  174  del  testo
          unico  delle disposizioni legislative in materia postale di
          bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con D.P.R.  29
          marzo  1973,  n. 156, e' estesa ai libretti di risparmio di
          previdenza  istituiti  con  decreto  15  giugno  1981   del
          Ministro  del  tesoro, di concerto con quello delle poste e
          delle telecomunicazioni".
             (l) Il secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. n. 600/1973
          (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte    sui    redditi)    e'   cosi'   formulato:   "2.
          L'amministrazione postale  e  le  aziende  ed  istituti  di
          credito  devono  operare una ritenuta del trenta per cento,
          con obbligo di rivalsa, sugli  interessi,  premi  ed  altri
          frutti  corrisposti  ai  depositanti ed ai correntisti. Non
          sono soggetti alla ritenuta gli interessi corrisposti dalla
          Banca d'Italia  sui  depositi  e  conti  delle  aziende  ed
          istituti  di  credito  ne'  gli  interessi  corrisposti  da
          aziende  e  istituti  di  credito  italiani  o  da  filiali
          italiane di aziende e istituti di credito esteri ad aziende
          e  istituti  di credito con sede all'estero, esclusi quelli
          pagati a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato,
          o a  filiali  estere  di  aziende  e  istituti  di  credito
          italiani".
             La  misura  della  ritenuta e' stata elevata, da ultimo,
          come sopra indicato, dall'art.  7,  comma  8,  della  legge
          finanziaria  11 marzo 1988, n. 67; misure riconfermate fino
          al 31 dicembre 1992 dall'art.   4,  comma  2,  della  legge
          finanziaria  29  dicembre  1990, n. 405.  Con D.M. 5 agosto
          1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie  generale
          -  n.  189 del 12 agosto 1992, sono state disciplinate, fra
          l'altro,   le   modalita'   di   versamento   diretto    al
          concessionario della riscossione (allo sportello o mediante
          conto  corrente  postale)  dell'imposta  straordinaria  sui
          depositi bancari e postali.