Art. 7.
                          Figure giuridiche
  1. I titolari di licenza per l'esercizo del servizio di taxi  o  di
autorizzazione   per   l'esercizio   del  servizio  di  noleggio  con
conducente, al fine del libero  esercizio  della  propria  attivita',
possono:
    a)  essere  iscritti,  nella  qualita'  di  titolari  di  impresa
artigiana di trasporto, all'albo  delle  imprese  artigiane  previsto
dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
    b)  associarsi  in cooperative di produzione e lavoro, intendendo
come tali quelle a proprieta' collettiva, ovvero  in  cooperative  di
servizi,   operanti   in   conformita'   alle   norme  vigenti  sulla
cooperazione;
    c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in  tutte  le
altre forme previste dalla legge;
    d)  essere  imprenditori  privati  che svolgono esclusivamente le
attivita' di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1.
  2. Nei casi di cui al comma 1 e' consentito conferire la licenza  o
l'autorizzazione  agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso
della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso
di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
  3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza
o l'autorizzazione non potra' essere ritrasferita al socio conferente
se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
 
          Nota all'art. 7:
             - Il testo dell'art. 5 della legge  n.  443/1985  (Legge
          quadro per l'artigianato) e' il seguente:
             "Art.  5  (Albo delle imprese artigiane). - E' istituito
          l'albo provinciale delle imprese artigiane, al  quale  sono
          tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di
          cui  agli  articoli 2, 3 e 4 secondo le formalita' previste
          per il registro delle ditte dagli articoli  47  e  seguenti
          del regio decreto 20 settembre 1934, n.  2011.
             La  domanda  di iscrizione al predetto albo e le succes-
          sive denunce di modifica  e  di  cessazione  esimono  dagli
          obblighi  di  cui  ai  citati articoli del regio decreto 20
          settembre 1934, n. 2011, e sono annotate nel registro delle
          ditte entro quindici giorni dalla presentazione.
             In  caso  di  invalidita',  di  morte  o   d'intervenuta
          sentenza  che  dichiari  l'interdizione  o l'inabilitazione
          dell'imprenditore  artigiano,  la  relativa  impresa   puo'
          conservare,  su  richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al
          primo  comma,  anche  in  mancanza  di  uno  dei  requisiti
          previsti  all'art. 2, per un periodo massimo di cinque anni
          o  fino  al  compimento  della  maggiore  eta'  dei   figli
          minorenni,   sempre   che  l'esercizio  dell'impresa  venga
          assunto  dal  coniuge,  dai  figli  maggiorenni  o   minori
          emancipati    o    dal    tutore    dei   figli   minorenni
          dell'imprenditore   invalido,   deceduto,   interdetto    o
          inabilitato.
             L'iscrizione all'albo e' costitutiva e condizione per la
          concessione  delle  agevolazioni  a  favore  delle  imprese
          artigiane.
             Le  imprese  artigiane, che abbiano superato, fino ad un
          massimo del 20 per cento e per un periodo non  superiore  a
          tre  mesi  nell'anno,  i  limiti  di  cui  al  primo  comma
          dell'art. 4, mantengono l'iscrizione  all'albo  di  cui  al
          primo comma del presente articolo.
             Per  la  vendita  nei  locali  di  produzione, o ad essi
          contigui, dei beni di produzione  propria,  ovvero  per  la
          fornitura  al committente di quanto strettamente occorrente
          all'esecuzione dell'opera o alla prestazione  del  servizio
          commessi,  non si applicano alle imprese artigiane iscritte
          all'albo di cui al primo  comma  le  disposizioni  relative
          all'iscrizione  al  registro degli esercenti il commercio o
          all'autorizzazione amministrativa  di  cui  alla  legge  11
          giugno  1971,  n.  426,  fatte  salve quelle previste dalle
          specifiche normative statali.
             Nessuna impresa puo' adottare, quale ditta o  insegna  o
          marchio,  una  denominazione  in  cui ricorrano riferimenti
          all'artigianato, se essa non e' iscritta all'albo di cui al
          primo comma; lo stesso divieto vale per  i  consorzi  e  le
          societa'  consortili  fra  imprese  che  non siano iscritti
          nella separata sezione di detto albo.
             Ai trasgressori delle disposizioni di  cui  al  presente
          articolo e' inflitta dall'autorita' regionale competente la
          senzione  amministrativa  consistente  nel pagamento di una
          somma di denaro fino a lire cinque milioni, con il rispetto
          delle procedure di cui alla  legge  24  novembre  1981,  n.
          689".