Art. 7.
                        Cura e riabilitazione
1.  La  cura  e  la  riabilitazione  della  persona  handicappata  si
realizzano  con  programmi  che  prevedano  prestazioni  sanitarie  e
sociali integrate tra loro,  che  valorizzino  le  abilita'  di  ogni
persona  handicappata e agiscano sulla globalita' della situazione di
handicap, coinvolgendo la famiglia e la comunita'. A questo  fine  il
Servizio   sanitario   nazionale,  tramite  le  strutture  proprie  o
convenzionate, assicura:
a) gli interventi per la  cura  e  la  riabilitazione  precoce  della
persona  handicappata, nonche' gli specifici interventi riabilitativi
e ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed
educativi a carattere diurno o residenziale di  cui  all'articolo  8,
comma 1, lettera l);
b)  la  fornitura  e la riparazione di apparecchiature, attrezzature,
protesi  e  sussidi  tecnici  necessari  per  il  trattamento   delle
menomazioni.
2.  Le  regioni  assicurano  la  completa e corretta informazione sui
servizi ed ausili presenti sul territorio, in Italia e all'estero.