Art. 7.
Cura e riabilitazione
1. La cura e la riabilitazione della persona handicappata si
realizzano con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e
sociali integrate tra loro, che valorizzino le abilita' di ogni
persona handicappata e agiscano sulla globalita' della situazione di
handicap, coinvolgendo la famiglia e la comunita'. A questo fine il
Servizio sanitario nazionale, tramite le strutture proprie o
convenzionate, assicura:
a) gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della
persona handicappata, nonche' gli specifici interventi riabilitativi
e ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed
educativi a carattere diurno o residenziale di cui all'articolo 8,
comma 1, lettera l);
b) la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature,
protesi e sussidi tecnici necessari per il trattamento delle
menomazioni.
2. Le regioni assicurano la completa e corretta informazione sui
servizi ed ausili presenti sul territorio, in Italia e all'estero.