Art. 7 
                  Commercializzazione dei prodotti 
 
  1. Al momento della prima commercializzazione di uno  dei  prodotti
alimentari di  cui  all'art.  1  non  compresi  nell'allegato  1,  il
fabbricante  ne  informa  il  Ministero  della  sanita'  mediante  la
trasmissione  di  un  modello  dell'etichetta  utilizzata  per   tale
prodotto. 
  2. Qualora i prodotti di  cui  al  comma  1  siano  gia'  posti  in
commercio in un altro Stato  membro,  il  fabbricante  deve  altresi'
comunicare al Ministero della sanita' l'autorita' destinataria  della
prima comunicazione. 
  3. Le stesse disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano  anche
all'importatore qualora il prodotto sia stato fabbricato in uno Stato
terzo. 
  4. Il Ministero della sanita'  puo'  richiedere  al  fabbricante  o
all'importatore la presentazione dei lavori scientifici  e  dei  dati
che giustifichino la conformita' del prodotto all'art. 1, commi  2  e
3, nonche' le indicazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera c). 
  5. Qualora i lavori scientifici e i dati di cui al comma 4  abbiano
formato oggetto  di  una  pubblicazione  facilmente  accessibile,  il
fabbricante o l'importatore possono comunicare solo gli estremi della
pubblicazione. 
  6. Qualora i prodotti di cui al comma 1 non rientrino tra quelli di
cui all'art. 1, comma  2,  il  Ministero  della  sanita'  diffida  le
imprese interessate a ritirarli dal commercio e, in caso  di  mancata
osservanza, dispone il loro sequestro. 
  7. Qualora i prodotti di cui al comma 1 presentino un pericolo  per
la salute umana il Ministero della sanita' ne dispone il sequestro. 
  8. Il Ministero della sanita' informa immediatamente la Commissione
CEE e gli altri Stati membri delle misure adottate ai sensi dei commi
6 e 7 con i relativi motivi. 
  9. Il Ministero della sanita' a seguito della comunicazione di  cui
al  comma  1  qualora  ritenga  che  i  prodotti  siano   invece   da
assoggettare al regime autorizzatorio di cui  all'art.  8  in  quanto
appartenenti ai gruppi di cui all'allegato  1  prescrive  il  divieto
della loro commercializzazione. 
  10. Resta ferma la facolta' dell'impresa di presentare  istanza  di
autorizzazione ai sensi dell'art. 8.