Art. 7. 1. Ai sensi dell'articolo 5, la cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorita' consolare. 2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 gennaio 1991, n. 13.