Art. 7. 
              Revoca e cumulabilita' delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni di cui  agli  articoli  4  e  5  possono  essere
revocate   dal   Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato, di concerto con i Ministri competenti per i settori
cui appartengono i soggetti beneficiari, per il venir meno di  uno  o
piu' dei requisiti prescritti per la concessione  delle  agevolazioni
medesime. A tal fine le amministrazioni competenti per la concessione
delle agevolazioni possono disporre ispezioni e  verifiche  presso  i
soggetti beneficiari. 
  2. Le agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 sono  cumulabili  con
gli altri benefici  previsti  dalla  presente  legge  nonche'  con  i
benefici previsti da altre leggi dello Stato e delle  regioni,  entro
il  limite  massimo   dell'80   per   cento   della   spesa   ammessa
all'agevolazione.