Art. 7. Revoca e cumulabilita' delle agevolazioni 1. Le agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 possono essere revocate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri competenti per i settori cui appartengono i soggetti beneficiari, per il venir meno di uno o piu' dei requisiti prescritti per la concessione delle agevolazioni medesime. A tal fine le amministrazioni competenti per la concessione delle agevolazioni possono disporre ispezioni e verifiche presso i soggetti beneficiari. 2. Le agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 sono cumulabili con gli altri benefici previsti dalla presente legge nonche' con i benefici previsti da altre leggi dello Stato e delle regioni, entro il limite massimo dell'80 per cento della spesa ammessa all'agevolazione.