Art. 7 (a).
       Regolamentazione della circolazione nei centri abitati
  1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:
    a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;
    b) limitare la circolazione di tutte o  di  alcune  categorie  di
veicoli  per  accertate  e  motivate  esigenze  di  prevenzione degli
inquinamenti e di  tutela  del  patrimonio  artistico,  ambientale  e
naturale,  conformemente  alle  direttive  impartite dal Ministro dei
lavori pubblici, sentiti, per le rispettive competenze,  il  Ministro
dell'  ambiente,  il  Ministro per i problemi delle aree urbane ed il
Ministro per i beni culturali e ambientali;
    c) stabilire la precedenza su  determinate  strade  o  tratti  di
strade,  ovvero  in  una  determinata intersezione, in relazione alla
classificazione di cui all'art. 2,  e,  quando  la  intensita'  o  la
sicurezza  del  traffico  lo  richiedano,  prescrivere ai conducenti,
prima  di  immettersi  su  una  determinata  strada,   l'obbligo   di
arrestarsi  all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su
quest'ultima;
    d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli  degli  organi
di  polizia  stradale  di cui all' art. 12, dei vigili del fuoco, dei
servizi di soccorso, nonche' di quelli adibiti al servizio di persone
con limitata o impedita capacita' motoria,  munite  del  contrassegno
speciale,   ovvero  a  servizi  di  linea  per  lo  stazionamento  ai
capilinea;
    e) stabilire aree nelle quali e' autorizzato  il  parcheggio  dei
veicoli;
    f)  stabilire,  previa deliberazione della giunta, aree destinate
al parcheggio sulle quali la sosta  dei  veicoli  e'  subordinata  al
pagamento   di  una  somma  da  riscuotere  mediante  dispositivi  di
controllo di durata della sosta, anche senza  custodia  del  veicolo,
fissando  le  relative  condizioni  e  tariffe  in  conformita'  alle
direttive del Ministero dei  lavori  pubblici,  di  concerto  con  la
Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree ur-
bane;
    g) prescrivere orari e riservare spazi per i  veicoli  utilizzati
per il carico e lo scarico di cose;
    h)  istituire  le  aree  attrezzate  riservate  alla  sosta  e al
parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185;
    i) riservare strade  alla  circolazione  dei  veicoli  adibiti  a
servizi  pubblici  di  trasporto,  al  fine  di favorire la mobilita'
urbana.
  2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20,
salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.
  3. Per i tratti di strade  non  comunali  che  attraversano  centri
abitati,  i  provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di
competenza del prefetto e  quelli  indicati  nello  stesso  articolo,
comma  4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della
strada. (( I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere  ))
b),  c), d), e) ed f) (( sono di competenza del comune, che li adotta
sentito il parere dell'ente proprietario della strada. ))
  4.  Nel  caso  di  sospensione  della  circolazione  per  motivi di
sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o  per  esigenze
di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi,
divieti  o  limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono
essere accordati, per accertate necessita',  permessi  subordinati  a
speciali  condizioni  e  cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o
limitata la sosta, possono essere accordati  permessi  subordinati  a
speciali  condizioni  e  cautele  ai  veicoli  riservati a servizi di
polizia  e  a  quelli  utilizzati  dagli  esercenti  la   professione
sanitaria,  nell'espletamento  delle  proprie mansioni, nonche' dalle
persone  con  limitata  o  impedita  capacita'  motoria,  muniti  del
contrassegno speciale.
  5.  Le  caratteristiche,  le modalita' costruttive, la procedura di
omologazione e i criteri  di  installazione  e  di  manutenzione  dei
dispositivi  di  controllo  di  durata della sosta sono stabiliti con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
per i problemi delle aree urbane.
  6. Le aree destinate al  parcheggio  devono  essere  ubicate  fuori
della  carreggiata  e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non
ostacolino lo scorrimento del traffico.
  7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto  spettanti  agli
enti  proprietari  della  strada,  sono destinati alla installazione,
costruzione e gestione di parcheggi  in  superficie,  sopraelevati  o
sotterranei,  e  al  loro  miglioramento  e  le  somme  eventualmente
eccedenti (( ad interventi per migliorare la mobilita' urbana. ))
  8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio  con
custodia  o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei
dispositivi di controllo di durata della sosta di  cui  al  comma  1,
lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immedi-
ate   vicinanze,   deve  riservare  una  adeguata  area  destinata  a
parcheggio rispettivamente senza  custodia  o  senza  dispositivi  di
controllo  di  durata  della  sosta. Tale obbligo non sussiste per le
zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a  traffico
limitato",  nonche'  per quelle definite " A" dall'art. 2 del decreto
del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. (( 1444 ))  (b)  ,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in
altre  zone  di  particolare  rilevanza  urbanistica,  opportunamente
individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze
e condizioni particolari di traffico.
  9.   I   comuni,  con  deliberazione  della  giunta,  provvedono  a
delimitare le aree pedonali e le zone  a  traffico  limitato  tenendo
conto  degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione,
sulla salute,  sull'ordine  pubblico,  sul  patrimonio  ambientale  e
culturale  e  sul  territorio.  In  caso  di urgenza il provvedimento
potra' essere  adottato  con  ordinanza  del  sindaco,  ancorche'  di
modifica   o   integrazione   della   deliberazione   della   giunta.
Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza
urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di  traffico,
di  cui  al  secondo  periodo  del  comma  8.  ((  I  comuni  possono
subordinare l'ingresso  o  la  circolazione  dei  veicoli  a  motore,
all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una
somma.   Con  direttiva  emanata  dall'Ispettorato  generale  per  la
circolazione e la sicurezza stradale entro un  anno  dall'entrata  in
vigore  del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni
che possono avvalersi di  tale  facolta',  nonche'  le  modalita'  di
riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati. ))
  10.  Le  zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi
segnali.
  11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone
di  particolare  rilevanza   urbanistica   nelle   quali   sussistono
condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi,
i  comuni  hanno  facolta'  di  riservare, con ordinanza del sindaco,
superfici o spazi di sosta per veicoli  privati  dei  soli  residenti
nella zona, a titolo gratuito od oneroso.
  12.  Per  le  citta' metropolitane le competenze della giunta e del
sindaco   previste   dal   presente    articolo    sono    esercitate
rispettivamente    dalla   giunta   metropolitana   e   dal   sindaco
metropolitano.
  13. Chiunque  non  ottemperi  ai  provvedimenti  di  sospensione  o
divieto  della  circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
  14. Chiunque  viola  gli  altri  obblighi,  divieti  o  limitazioni
previsti   nel   presente   articolo,   e'   soggetto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma  da  lire  cinquantamila  a
lire duecentomila.
   15.  Nei  casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi
oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa  pecuniaria  e'
applicata  per  ogni  periodo  di  ventiquattro  ore, per il quale si
protrae  la  violazione.  Se  si   tratta   di   sosta   limitata   o
regolamentata,  la  sanzione  amministrativa  e' del pagamento di una
somma da lire trentamila a lire centoventimila e la  sanzione  stessa
e' applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione.
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 5 del D.Lgs. n. 360/1993  e  cosi'  corretto  con
          avviso   di   errata-corrige   pubblicato   nella  Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 36 del 13 febbraio 1993.
             (b) Il testo dell'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444
          (Limiti inderogabili di densita' edilizia, di  altezza,  di
          distanza  fra  i  fabbricati  e  rapporti massimi tra spazi
          destinati agli insediamenti  residenziali  e  produttivi  e
          spazi  pubblici  o  riservati alle attivita' collettive, al
          verde pubblico o a parcheggi da  osservare  ai  fini  della
          formazione   dei   nuovi   strumenti  urbanistici  o  della
          revisione di quelli esistenti ai sensi dell'art.  17  della
          legge 6 agosto 1967, n.  765), e' il seguente:
             "Art. 2 (Zone territoriali omogenee). - Sono considerate
          zone  territoriali  omogenee  ai  sensi  e  per gli effetti
          dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765:
               A) le parti del territorio interessate da  agglomerati
          urbani  che  rivestono  carattere  storico,  artistico o di
          particolare  pregio  ambientale  o  da  porzioni  di  essi,
          comprese  le  aree  circostanti,  che  possono considerarsi
          parte   integrante,   per   tali   caratteristiche,   degli
          agglomerati stessi;
               B)  le  parti del territorio totalmente o parzialmente
          edificate,  diverse   dalle   zone   A);   si   considerano
          parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta
          degli  edifici  esistenti  non  sia  inferiore al 12,5% (un
          ottavo) della superficie  fondataria  delle  zone  e  nelle
          quali la densita' territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;
               C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi
          insediativi,  che  risultino  inedificate  o nelle quali la
          edificazione  preesistente  non  raggiunga  i   limiti   di
          superficie e densita' di cui alla precedente lettera B);
               D)   le   parti   del  territorio  destinate  a  nuovi
          insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;
               E) le parti del territorio destinate ad usi  agricoli,
          escluse  quelle  in  cui  -  fermo  restando  il  carattere
          agricolo delle stesse - il frazionamento  della  proprieta'
          richieda insediamenti da considerare come zone C);
               F)  le  parti del territorio destinate ad attrezzature
          ed impianti di interesse generale".