Art. 7. 
                      Aree a rischio specifico 
  1. Per le  aree  di  servizio  che  comportano  rischio  specifico,
individuate dal decreto  ministeriale  16  febbraio  1982,  quali  le
centrali  termiche,  le  autorimesse,  le  officine   ed   i   gruppi
elettrogeni valgono le disposizioni in vigore emanate  dal  Ministero
dell'interno, ai sensi della normativa citata nel precedente art.  2,
comma 1. 
  2. Le centrali termiche, di nuova installazione, non possono essere
ubicate  all'interno  degli   edifici   disciplinati   dal   presente
regolamento. 
 
          Nota all'articolo 7:
             - Negli articoli sopra citati, componenti il capo II del
          regolamento,   sono  fornite  disposizioni  di  prevenzione
          antincendio  attinenti  ad  argomenti   specifici:   misure
          precauzionali  per  lo  sfollamento del pubblico in caso di
          emergenza; divieti e prescrizioni per le  attivita'  svolte
          negli  edifici  disciplinati  dal regolamento; prescrizioni
          per i depositi; richiamo alle disposizioni di sicurezza em-
          anate dal Ministro dell'interno per le aree  di  servizi  a
          rischio  specifico  (centrali termiche, autorimesse, gruppi
          elettrogeni, ecc.); richiamo alla legislazione  in  materia
          di   impianti   elettrici;   specificazioni  dei  mezzi  di
          spegnimento, di cui, a norma del regolamento in  questione,
          devono   essere   dotati   gli   edifici  disciplinati  dal
          regolamento medesimo.