Articolo 7° Cooperazione giudiziaria 1. - L'assistenza giudiziaria sara' fornita in conformita' con i Trattati internazionali in materia, vincolanti le Parti. 2. - La custodia cautelare scontata nel territorio di una delle Parti sara' detratta dalla pena che verra' comminata dallo Stato che esercitera' la propria giurisdizione.