Art. 7. Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorita' 1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attivita' di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini su violazioni sanzionate penalmente. 2. I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore tutte le irregolarita' constatate, anche quando assumano la veste di reati. 3. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal segreto d'ufficio. 4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in conformita' delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti. 5. La Banca d'Italia, la CONSOB e l'ISVAP collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. 6. Restano fermi l'articolo 18, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, l'art. 7, comma 4, ultimo periodo, della legge 23 marzo 1983, n. 77 e l'art. 9, comma 9, primo periodo, della legge 2 gennaio 1991, n. 1. 7. La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio d'informazioni, con le autorita' competenti negli altri Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorita' italiane competenti, salvo diniego dell'autorita' dello Stato comunitario che ha fornito le informazioni. 8. Nell'ambito di accordi di cooperazione e a condizione di reciprocita' e di equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d'Italia puo' scambiare informazioni con le autorita' competenti degli Stati extracomunitari. 9. La Banca d'Italia puo' scambiare informazioni con autorita' amministrative o giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a banche, succursali di banche italiane all'estero o di banche comunitarie o extracomunitarie in Italia, nonche' relativi a soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata. Nei rapporti con le autorita' extracomunitarie lo scambio di informazioni avviene con le modalita' di cui al comma 8. 10. Le funzioni e le facolta' attribuite alla Banca d'Italia dai commi 7, 8 e 9 sono esercitabili, per le proprie competenze, dalla CONSOB e dall'ISVAP.
Note all'art. 7: - Il testo completo dell'art. 18 del D.P.R. n. 138/1975 (Attuazione della delega di cui all'art. 2, della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente disposizioni dirette a coordinare, con le attribuzioni della Commissione nazionale per le societa' e la borsa, le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento delle borse valori e l'ammissione dei titoli a quotazione, nonche' le forme di controllo ed ispezione previste dalla legislazione vigente nel settore dell'attivita' creditizia e delle partecipazioni statali) e' il seguente: "Art. 18 (Coordinamento tra forme di controllo ed ispezione). - Al di fuori dell'ipotesi disciplinata dall'art. 10, secondo comma, nell'esercizio dei poteri di controllo ed ispezione nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 3, sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa: a) puo' effettuare direttamente le ispezioni ed assumere le notizie ed i chiarimenti previsti dall'art. 3, lettera c), sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, anche presso le aziende e gli istituti di credito di cui agli articoli 5 e 6 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, ovvero presso gli enti pubblici dipendenti dal Ministero delle partecipazioni statali, di cui all'art. 8, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 282, informandone la Banca d'Italia - Vigilanza sulle aziende di credito, ed il Ministero delle partecipazioni statali, i quali hanno facolta' di far partecipare alle operazioni relative un proprio funzionario; b) puo' richiedere alla Banca d'Italia - Vigilanza sulle aziende di credito, ed al Ministero delle partecipazioni statali, che hanno facolta' di non accettare l'incarico, di effettuare le ispezioni ad assumere le notizie e i chiarimenti di cui alla lettera a) presso aziende o istituti di credito o enti pubblici dipendenti dal Ministero delle partecipazioni statali; c) puo' chiedere alla Banca d'Italia - Vigilanza sulle aziende di credito, e al Ministero delle partecipazioni statali, che sono tenuti a prestare ogni collaborazione, la comunicazione di dati e notizie nonche' la trasmissione di atti e documenti dei quali i detti organi siano venuti in possesso nell'esercizio della loro attivita' istituzionale. Alla Commissione non e' opponibile il segreto d'ufficio; d) comunica alla Banca d'Italia - Vigilanza sulle aziende di credito, o al Minisetero delle partecipazioni statali ogni irregolarita' comunque riscontrata nell'esercizio delle funzioni di propria competenza che richieda l'intervento delle dette amministrazioni.Le stesse amministrazioni, ove, nell'esercizio delle funzioni di controllo di rispettiva competenza, riscontrino irregolarita' che richiedano l'intervento della Commissione sono tenute a darne immediata comunicazione alla stessa". - Il testo completo del comma 4 dell'art. 7 della legge n. 77/1983 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare) e' il seguente: "Le societa' di gestione sono soggette, anche per l'attivita' del fondo, alla disciplina di cui agli articoli 3 e 4 del decreto- legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, ancorche' non abbiano emesso titoli quotati in borsa. Si applica la disciplina di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138". - Il testo dell'art. 9, comma 9, primo periodo, della legge n. 1/1991 (Disciplina dell'attivita' di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari) e' il seguente: "La Banca d'Italia e la CONSOB non possono eccepire reciprocamente il segreto d'ufficio".