Art. 7.
  1. L'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  12  (Ufficio  relazioni  con   il   pubblico).   -   1.   Le
amministrazioni  pubbliche,  al fine di garantire la piena attuazione
della legge 7 agosto 1990, n.  241,  individuano,  nell'ambito  della
propria  struttura e nel contesto della ridefinizione degli uffici di
cui all'articolo 31, uffici per le relazioni con il pubblico.
  2. Gli uffici per le relazioni con il  pubblico  provvedono,  anche
mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:
    a)  al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui
al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241;
    b) all'informazione all'utenza relativa agli atti  e  allo  stato
dei procedimenti;
    c)  alla  ricerca  ed  analisi  finalizzate  alla formulazione di
proposte alla propria amministrazione sugli aspetti  organizzativi  e
logistici del rapporto con l'utenza.
  3.  Agli  uffici  per le relazioni con il pubblico viene assegnato,
nell'ambito  delle  attuali   dotazioni   organiche   delle   singole
amministrazioni,  personale  con  idonea qualificazione e con elevata
capacita' di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato
da apposita formazione.
  4. Al fine di assicurare la  conoscenza  di  normative,  servizi  e
strutture,   le  amministrazioni  pubbliche  programmano  ed  attuano
iniziative di comunicazione di pubblica utilita'; in particolare,  le
amministrazioni   dello  Stato,  per  l'attuazione  delle  iniziative
individuate nell'ambito delle proprie competenze,  si  avvalgono  del
Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria della Presidenza del
Consiglio dei Ministri quale struttura centrale di servizio,  secondo
un  piano  annuale  di  coordinamento  del  fabbisogno  di prodotti e
servizi, da sottoporre all'approvazione del Presidente del  Consiglio
dei Ministri.
  5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,
non  si  applicano  le norme vigenti che dispongono la tassa a carico
del destinatario".
 
          Note all'art. 7:
             - La legge n. 241/1990 recita: "Nuove norme  in  materia
          di  procedimento  amministrativo e di diritto di accesso ai
          documenti amministrativi".
             - Il capo III della predetta legge  n.  241/1990  tratta
          della partecipazione procedimento amministrativo.