Art. 7. 
Unione italiana delle camere di commercio, industria,  artigianato  e
                             agricoltura 
  1.  L'Unione  italiana  delle  camere  di   commercio,   industria,
artigianato  e  agricoltura  (Unioncamere)  cura  e  rappresenta  gli
interessi generali delle camere di commercio;  promuove,  realizza  e
gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende  speciali,
nonche' mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad
enti, a consorzi e a societa' anche a  prevalente  capitale  privato,
servizi e attivita' di interesse delle camere di  commercio  e  delle
categorie economiche. 
  2. Lo statuto dell'Unioncamere e' deliberato, con il voto  dei  due
terzi dei componenti, dall'assemblea composta dai  rappresentanti  di
tutte le  camere  di  commercio  ed  e'  approvato  con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
  3. La dotazione finanziaria dell'Unioncamere  e'  rappresentata  da
un'aliquota delle entrate delle camere di commercio. 
  4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo  73,  comma  5,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per  quanto  riguarda
il personale dell'Unioncamere. 
 
          Nota all'art. 7:
             -   Il   testo   dell'art.  73,  comma  5,  del  decreto
          legislativo     n.          29/1993      (Razionalizzazione
          dell'organizzazione   delle   amministrazioni  pubbliche  e
          revisione della disciplina in materia di pubblico  impiego,
          a  norma  dell'art.  2  della  legge  n.  421/1992,  e'  il
          seguente:
             "Art. 73 (Norma finale).
             (Omissis).
             5. Le aziende e gli enti di cui  alle  leggi  13  luglio
          1984,  n.  312,  30 maggio 1988, n. 186, 11 luglio 1988, n.
          266, 18 marzo 1989, n.   106,  31  gennaio  1992,  n.  138,
          provvederanno  ad edeguare i propri ordinamenti ai principi
          di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei
          predetti  enti  ed  aziende  sono  regolati  da   contratti
          collettivi  ed individuali in base alle disposizioni di cui
          all'art.  2, comma 2, all'art. 9, comma 2, ed all'art.  65,
          comma  3.  Le  predette  amministrazioni si attengono nella
          stipulazione  dei  contratti  collettivi   alle   direttive
          impartite  dal  Presidente del Consiglio dei Ministri, che,
          previa  deliberazione  del  Consiglio  dei   Ministri,   ne
          autorizza  la  sottoscrizione  in  conformita' all'art. 51,
          commi 1 e 2.
             (Omissis)".