Art. 7. Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 1. L'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio; promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonche' mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a societa' anche a prevalente capitale privato, servizi e attivita' di interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche. 2. Lo statuto dell'Unioncamere e' deliberato, con il voto dei due terzi dei componenti, dall'assemblea composta dai rappresentanti di tutte le camere di commercio ed e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 3. La dotazione finanziaria dell'Unioncamere e' rappresentata da un'aliquota delle entrate delle camere di commercio. 4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per quanto riguarda il personale dell'Unioncamere.
Nota all'art. 7: - Il testo dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge n. 421/1992, e' il seguente: "Art. 73 (Norma finale). (Omissis). 5. Le aziende e gli enti di cui alle leggi 13 luglio 1984, n. 312, 30 maggio 1988, n. 186, 11 luglio 1988, n. 266, 18 marzo 1989, n. 106, 31 gennaio 1992, n. 138, provvederanno ad edeguare i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, all'art. 9, comma 2, ed all'art. 65, comma 3. Le predette amministrazioni si attengono nella stipulazione dei contratti collettivi alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ne autorizza la sottoscrizione in conformita' all'art. 51, commi 1 e 2. (Omissis)".