Art. 7. 
                      Disposizioni transitorie 
 1. Le imprese di pulizia che  svolgono  le  attivita'  di  cui  alla
presente  legge  alla  data  della  sua  entrata  in  vigore  possono
continuare ad esercitarle, purche' presentino domanda  di  iscrizione
nel registro  delle  ditte  o  nell'albo  provinciale  delle  imprese
artigiane, corredata dalla  certificazione  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, lettera b), entro novanta giorni dalla  data  di  emanazione
del decreto di cui al medesimo articolo 1, comma  2,  dimostrando  di
aver effettuato le attivita' di cui alla presente legge  prima  della
data della sua entrata in vigore. 
  2.  Fino  all'entrata  in   vigore   del   sistema   nazionale   di
certificazione l'accertamento dei registri delle imprese  di  pulizia
previsti  dalla  presente  legge  e'  effettuato  dalla   commissione
provinciale per l'artigianato, per  le  imprese  artigiane,  e  dalla
giunta  della  camera  di   commercio,   industria,   artigianato   e
agricoltura, per le altre imprese. 
Avverso le decisioni della giunta puo'  essere  esperito  ricorso  al
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  entro
sessanta giorni dalla notifica della decisione. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 25 gennaio 1994 
                              SCALFARO 
                                   CIAMPI, Presidente  del  Consiglio
                                   dei Ministri 
 Visto, il Guardasigilli: CONSO