Art. 7. Disposizioni transitorie 1. Le imprese di pulizia che svolgono le attivita' di cui alla presente legge alla data della sua entrata in vigore possono continuare ad esercitarle, purche' presentino domanda di iscrizione nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, corredata dalla certificazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), entro novanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al medesimo articolo 1, comma 2, dimostrando di aver effettuato le attivita' di cui alla presente legge prima della data della sua entrata in vigore. 2. Fino all'entrata in vigore del sistema nazionale di certificazione l'accertamento dei registri delle imprese di pulizia previsti dalla presente legge e' effettuato dalla commissione provinciale per l'artigianato, per le imprese artigiane, e dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per le altre imprese. Avverso le decisioni della giunta puo' essere esperito ricorso al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sessanta giorni dalla notifica della decisione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 25 gennaio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: CONSO