Art. 7. (Organi dell'autorita' portuale) 1. Sono organi dell'autorita' portuale: a) il presidente; b) il comitato portuale; c) il segretariato generale; d) il collegio dei revisori dei conti. 2. Gli emolumenti del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti, nonche' i gettoni di presenza dei componenti del comitato portuale, sono a carico del bilancio dell'autorita' e vengono determinati dal comitato entro i limiti massimi stabiliti, per ciascuna delle categorie e classi di cui all'articolo 4, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione vengono disposti la revoca del mandato del presidente e lo scioglimento del comitato portuale qualora: a) decorso il termine di cui all'articolo 9, comma 3, lettera a), il piano operativo triennale non sia approvato nel successivo termine di trenta giorni; b) non risultino conseguiti gli obiettivi del piano di cui allo stesso articolo 9, comma 3, lettera a); c) il conto consuntivo evidenzi un disavanzo. 4. Con il decreto di cui al comma 3, il Ministro dei trasporti e della navigazione nomina altresi' un commissario che esercita, per un periodo massimo di sei mesi, le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso. Nel caso di cui al comma 3, lettera c), il commissario deve comunque adottare, entro sessanta giorni dalla nomina, un piano di risanamento. A tal fine il commissario puo' imporre oneri aggiuntivi a carico delle merci sbarcate e imbarcate nel porto.