Art. 7. 
                        Collegio dei docenti 
 
  1. Il collegio dei docenti e' composto  dal  personale  docente  di
ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto,  ed  e'
presieduto dal direttore didattico  o  dal  preside.  Fanno  altresi'
parte del collegio dei docenti i docenti di sostegno che ai sensi del
successivo articolo 315,  comma  5,  assumono  la  contitolarita'  di
classi del circolo o istituto.  Nelle  ipotesi  di  piu'  istituti  o
scuole di istruzione secondaria superiore di diverso  ordine  e  tipo
aggregati, ogni istituto  o  scuola  aggregata  mantiene  un  proprio
collegio dei docenti per le competenze di cui al comma 2. 
  2. Il collegio dei docenti: 
   a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del
circolo  o  dell'istituto.  In  particolare  cura  la  programmazione
dell'azione educativa anche al fine di  adeguare,  nell'ambito  degli
ordinamenti della  scuola  stabiliti  dallo  Stato,  i  programmi  di
insegnamento alle specifiche esigenze ambientali  e  di  favorire  il
coordinamento  interdisciplinare.  Esso  esercita  tale  potere   nel
rispetto della liberta' di insegnamento garantita a ciascun docente; 
    b) formula proposte al direttore didattico o al  preside  per  la
formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei
docenti, per la formulazione  dell'orario  delle  lezioni  e  per  lo
svolgimento delle  altre  attivita'  scolastiche,  tenuto  conto  dei
criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto; 
    c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e  unitamente
per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico  in  due  o
tre periodi; 
    d) valuta periodicamente  l'andamento  complessivo  dell'  azione
didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e
agli obiettivi programmati,  proponendo,  ove  necessario,  opportune
misure per il miglioramento dell'attivita' scolastica; 
    e) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti  i  consigli
di interclasse  o  di  classe  e,  nei  limiti  delle  disponibilita'
finanziarie indicate dal consiglio di circolo  o  di  istituto,  alla
scelta dei sussidi didattici; 
    f)  adotta  o  promuove  nell'ambito  delle  proprie   competenze
iniziative di sperimentazione in conformita'  degli  articoli  276  e
seguenti; 
    g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o
dell'istituto; 
    h) elegge, in numero di uno nelle scuole fino a  200  alunni,  di
due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole  fino  a  900
alunni, e di quattro nelle scuole con piu' di 900 alunni,  i  docenti
incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside;  uno
degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso  di
assenza o impedimento. Nelle scuole di cui  all'articolo  6,  le  cui
sezioni o classi siano tutte finalizzate all'istruzione ed educazione
di minori portatori di handicap anche nei casi in cui il numero degli
alunni del circolo o istituto sia inferiore a  duecento  il  collegio
dei  docenti  elegge  due  docenti  incaricati  di  collaborare   col
direttore didattico o preside; 
    i) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio  di  circolo  o  di
istituto; 
    l) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte  del  comitato
per la valutazione del servizio del personale docente; 
    m) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli  alunni
portatori di handicap; 
    n) nelle  scuole  dell'obbligo  che  accolgono  alunni  figli  di
lavoratori stranieri residenti in Italia  e  di  lavoratori  italiani
emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 116; 
    o) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni  possibile
recupero, i casi di scarso profitto  o  di  irregolare  comportamento
degli alunni, su iniziativa dei docenti  della  rispettiva  classe  e
sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola
con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento; 
    p) esprime al direttore didattico o al preside parere  in  ordine
alla sospensione  dal  servizio  e  alla  sospensione  cautelare  del
personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza  ai
sensi degli articoli 468 e 506; 
    q) esprime parere, per gli  aspetti  didattici,  in  ordine  alle
iniziative dirette alla educazione della salute  e  alla  prevenzione
delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106  del  testo  unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990
n. 309; 
    r) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito  dal  presente
testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza. 
  3. Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio  dei  docenti
tiene conto  delle  eventuali  proposte  e  pareri  dei  consigli  di
intersezione, di interclasse o di classe. 
  4. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio  di  ciascun  anno
scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico  o  il
preside ne ravvisi la necessita' oppure quando almeno  un  terzo  dei
suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una  volta  per
ogni trimestre o quadrimestre. 
  5. Le  riunioni  del  collegio  hanno  luogo  durante  l'orario  di
servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione. 
  6. Le funzioni di  segretario  del  collegio  sono  attribuite  dal
direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletto  a  norma
del precedente comma 2, lettera h). 
 
          Nota all'art. 7:
             - Per l'art. 106 del testo unico approvato con D.P.R. n.
          109/1990, si veda nota all'art. 326.