Art. 7.
                        Vigilanza e controlli
  1.  La vigilanza sulle apparecchiature R.M. e' demandata all'unita'
sanitaria locale.
  2. Accertamenti  ispettivi  per  verificare  la  conformita'  della
installazione  e  dell'uso  delle  apparecchiature  alle prescrizioni
possono essere  effettuati  in  ogni  tempo  dal  Ministero,  nonche'
dall'Istituto  superiore  di sanita' e dall'Istituto superiore per la
prevenzione  e  la  sicurezza  nel  lavoro  anche  su  richiesta  del
Ministero stesso, della regione o provincia autonoma.
  3.  L'accertata  violazione  delle  prescrizioni puo' comportare la
sospensione temporanea o la revoca dell'autorizzazione.