Art. 7.
  1.  I  centri  indicati  all'art. 3, lettere a) e b), sono attivati
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
  Il presente decreto, munito del sigillo di  Stato,  sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 28 settembre 1994
                              SCALFARO
                                  BERLUSCONI,     Presidente      del
                                  Consiglio dei Ministri
                                  FIORI,  Ministro  dei  trasporti  e
                                  della navigazione
                                  BIONDI,  Ministro   di   grazia   e
                                  giustizia
                                  PREVITI, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
  Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1994
  Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 14