Articolo 7 Ogni Parte contraente potra' denunciare il presente Accordo per mezzo di notifica scritta diretta al Segretario generale. La denuncia avra' effetto un anno dopo la data alla quale il Segretario generale ne avra' ricevuto notifica. Ogni Parte contraente che cessera' di essere Parte alla Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968, cessera' alla stessa data di essere Parte al presente Accordo.